Art. 5. Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 1. All'articolo 15 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1990".
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 15 della legge n. 409/1989, come modificato dall'art. 5 della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 15 (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commerco e dell'artigianato e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo n. 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tosoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili sul capitolo n. 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1990. 3-bis. Per l'attuazione dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1990. L'art. 8 della legge n. 46/1990 (Norme per la sicurezza degli impianti), richiamato dal comma 3-bis dell'articolo soprariportato, reca norme sul finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica svolta dell'UNI e dal CEI.