Art. 5. 
      Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 
  1. All'articolo 15  della  legge  27  dicembre  1989,  n.  409,  e'
aggiunto il seguente comma: 
  "3-bis. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo  1990,
n.  46,  il  Ministro  del   tesoro,   su   proposta   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni  all'entrata
del  bilancio   ed   allo   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1990". 
 
          Nota all'art. 5:
            -  Il  testo  dell'art.  15 della legge n. 409/1989, come
          modificato dall'art. 5 della legge qui  pubblicata,  e'  il
          seguente:
            "Art.    15    (Stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'industria,   del   commerco   e   dell'artigianato   e
          disposizioni  relative).  - 1. Sono autorizzati l'impegno e
          il pagamento delle spese del Ministero dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1990,
          in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
          14).
            2.  Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione
          al capitolo n. 4721 dello stato di previsione  dell'entrata
          sono  correlativamente  iscritti in termini di competenza e
          di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al  capitolo
          n.   7551   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            3.  Ai  fini  dell'attuazione dell'art. 1 del decreto del
          Presidente della Repubblica 9 novembre  1976,  n.  902,  il
          Ministro del tosoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti
          variazioni  di  bilancio,  anche  in  conto residui, per il
          trasferimento al fondo nazionale per il  credito  agevolato
          al   settore   industriale,  delle  somme  disponibili  sul
          capitolo n. 7541 dello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
          finanziario 1990.
            3-bis.  Per  l'attuazione dell'art. 8 della legge 5 marzo
          1990, n. 46,  il  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti  variazioni  all'entrata  del  bilancio  ed allo
          stato  di  previsione  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato per l'anno 1990.
            L'art.  8  della legge n. 46/1990 (Norme per la sicurezza
          degli impianti), richiamato dal comma  3-bis  dell'articolo
          soprariportato, reca norme sul finanziamento dell'attivita'
          di normazione tecnica svolta dell'UNI e dal CEI.