Art. 6. 
           Stato di previsione del Ministero della sanita' 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge  27  dicembre  1989,  n.
409, e' sostituito dal seguente: 
  "2. Alle spese di cui ai  capitoli  2547  e  4550  dello  stato  di
previsione del Ministero della  sanita',  si  applicano,  per  l'anno
finanziario  1990,  le  disposizioni  contenute  nel  secondo   comma
dell'articolo 36 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e
successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale
dello Stato". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
     Data a Roma, addi' 10 ottobre 1990 
 
                               COSSIGA 
 
                                  ANDREOTTI. Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  CARLI. Ministro del tesoro 
 
Visto, Il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Nota all'art. 6:
            -  Il  testo  dell'art.  20 della legge n. 409/1989, come
          modificato dall'art.6 della  legge  qui  pubblicata  e'  il
          seguente:
            "Art. 20 (Stato di previsione del Ministero della sanita'
          e  di  disposizioni  relative).  -  1.   Sono   autorizzati
          l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero della
          sanita',  per  l'anno  finanziario  1990,  in   conformita'
          dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
            2. Alle spese di cui ai capitoli numeri 2547 e 4550 dello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della  sanita',   si
          applicano,  per  l'anno  finanziario  1990, le disposizioni
          contenute nel secondo comma dell'art. 36 del regio  decreto
          18  novembre  1923,  n. 2440, e successive modificazioni ed
          integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato".
            Il  secondo  comma  dell'art.  36  del  R.D. n. 2440/1923
          (Nuove disposizioni sull'ammnistrazione  del  patrimonio  e
          sulla  contabilita' generale dello Stato), soprarichiamato,
          come sostituito dall'art. 6 del D.L. 2 marzo 1989,  n.  65,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989,
          n. 155, prevede che: "Le somme stanziate per spese in conto
          capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono
          essere mantenute in  bilancio,  quali  residui,  non  oltre
          l'esercizio  successivo  a quello cui si riferiscono, salvo
          che non si tratti di  stanziamenti  iscritti  in  forza  di
          disposizioni  legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo
          quadrimestre dell'esercizio precedente. In  tale  caso,  il
          periodo  di  conservazione  e' protratto di un anno. Per le
          spese in annualita' il  periodo  di  conservazione  decorre
          dall'esercizio   successivo   a  quello  di  iscrizione  in
          bilancio di ciascun limite di impegno".