Art. 6. Stato di previsione del Ministero della sanita' 1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, e' sostituito dal seguente: "2. Alle spese di cui ai capitoli 2547 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanita', si applicano, per l'anno finanziario 1990, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 ottobre 1990 COSSIGA ANDREOTTI. Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI. Ministro del tesoro Visto, Il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 20 della legge n. 409/1989, come modificato dall'art.6 della legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 20 (Stato di previsione del Ministero della sanita' e di disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19). 2. Alle spese di cui ai capitoli numeri 2547 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanita', si applicano, per l'anno finanziario 1990, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato". Il secondo comma dell'art. 36 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'ammnistrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), soprarichiamato, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, prevede che: "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno".