IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1990; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno - sempreche' la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato e fatti salvi, in quanto applicabili, la normativa comunitaria e gli accordi G.A.T.T. di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni - sono i seguenti: a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili per ufficio e di materiali elettorali; acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni, acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; spese postali, telefoniche e telegrafiche; b) acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese per l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'Amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per prestazioni di lavoro autonomo rese dai medesimi; c) riparazione, adattamento, manutenzione e sistemazione di aree, locali, infissi, impianti ed altri manufatti ad uso dell'Amministrazione e realizzazione di manufatti ed infrastrutture per le esigenze di addestramento del personale e di protezione civile; d) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzatura antincendio e di apparati e sistemi di difesa passiva; e) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi, natanti, aeromobili e macchine da soccorso; acquisto di materiale di ricambio ed accessori; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti ed apparecchiature; f) provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo; g) spese relative all'accasermamento e spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine, e relative spese di allacciamento; h) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali; i) lavori di traduzione; spese per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali che non possono rientrare nelle pubblicazioni assunte dal Provveditorato generale dello Stato; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo e di apparecchiature cifranti e spese per il relativo materiale di consumo; servizi di microfilmatura; l) acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianita', diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti a solennita', feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie; m) spese per lo svolgimento, all'interno ed all'estero, di corsi per il personale; partecipazione alle spese per corsi indetti, anche all'estero, da enti, istituti ed amministrazioni varie; n) spese per il funzionamento delle sale mediche, delle infermerie e dei centri di prevenzione; acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari; spese per accertamenti sanitari; o) spese per onoranze funebri; spese per funerali e trasporto salme del personale deceduto per causa di servizio e spese di viaggio dei parenti del personale medesimo in pericolo di vita o deceduto per causa di servizio; p) spese per l'espletamento di concorsi e per conferenze, convegni, riunioni, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attivita' ricreative, scientifiche e culturali; spese per l'assistenza morale e spirituale, nonche' per il benessere del personale; spese per i musei storici del Ministero; spese per la banda musicale e la fanfara della Polizia di Stato; q) spese per il funzionamento delle mense di servizio e per l'acquisto di generi sostitutivi, di integrazione vitto e di conforto; r) spese per il funzionamento e per i relativi servizi ausiliari degli istituti di istruzione del personale, di scuole, di centri e laboratori tecnici, di gabinetti scientifici, di ricerca, di istruzione e di segnalamento; spese per studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni e spese per la realizzazione di prototipi inerenti ai servizi d'istituto; s) lavatura, rammendo e stiratura di effetti di vestiario e di casermaggio; acquisto, confezione e riparazione di abiti borghesi e di speciali capi di vestiario; acquisto e confezione di tute, camici ed altri indumenti da lavoro; riparazione e manutenzione di materiali di vestiario, equipaggiamento, armamento e casermaggio; t) spese per l'educazione fisica e l'attivita' sportiva; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi; u) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati; v) acquisto e mantenimento di cavalli e di cani; acquisto e manutenzione di bardature, ferrature ed altri accessori; z) spese per l'impianto ed il funzionamento di centri per stranieri; spese per il mantenimento di indigenti; spese per il rimpatrio di rifugiati e di stranieri; aa) acquisto di prodotti di privativa industriale estera, per i quali i fornitori non convengono di addivenire alla stipula di contratti; bb) acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura di servizi per i centri radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, telematici e per elaborazione dati; cc) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature gia' installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nonche' per urgenti esigenze di accasermamento; dd) lavori e provviste per fronteggiare l'immediato pericolo o per la difesa da inondazioni, per il prosciugamento degli edifici e dei comprensori inondati e per le riparazioni di danni causati da esercitazioni, da incendi, da agenti atmosferici e tellurici e da altre calamita'; lavori di somma urgenza concernenti la stabilita' degli edifici e la bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici; ee) provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione aerea e marittima, nonche' per l'agibilita' dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di aerei; ff) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuita' dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi; gg) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione; hh) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore; ii) lavori e provviste che il Ministro dichiari debbono rimanere segreti, nell'interesse della sicurezza dello Stato; ll) acquisto, manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione; mm) spese minute, non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo di lire cinque milioni, al netto degli oneri fiscali. 2. Per le spese di cui alle lettere a), escluse le spese postali, telefoniche e telegrafiche, b ), o ), s ) e t), il ricorso alla gestione in economia e' ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire cinquanta milioni; per quelle di cui alle lettere c ), g), limitatamente alle spese relative all'accasermamento ed a quelle per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi, h), escluse le spese per sdoganamento, i ), l ), n ), p ) e q), nei casi in cui non sia superiore a lire centocinquanta milioni; per quelle di cui alle lettere d ), e ), f ), r ), u ), v ), z ), bb ) e ll), nei casi in cui non sia superiore a lire trecento milioni. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) cosi' recita: "Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato. Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sara' in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000". Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato e' stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale e' quindi "L. 7.200.000". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - La legge n. 113/1981 reca: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976".