IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 13 luglio 1989;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1990;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti
in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero
dell'interno  -  sempreche'  la  competenza  non  spetti per legge al
Provveditorato  generale  dello  Stato  e  fatti  salvi,  in   quanto
applicabili,  la  normativa comunitaria e gli accordi G.A.T.T. di cui
alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni - sono i
seguenti:
    a)  acquisto,  manutenzione  e  riparazione  di  mobili, arredi e
suppellettili per ufficio  e  di  materiali  elettorali;  acquisto  e
rilegatura   di  libri,  stampe,  gazzette  ufficiali  e  collezioni,
acquisto di generi di cancelleria, di  materiale  per  disegno  e  di
valori bollati; spese postali, telefoniche e telegrafiche;
    b)  acquisto  e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e
agenzie di  stampa,  servizi  stampa;  spese  per  l'elaborazione  di
pubblicazioni  e  riviste edite dall'Amministrazione, ivi compresa la
corresponsione di compensi ai collaboratori per prestazioni di lavoro
autonomo rese dai medesimi;
    c) riparazione, adattamento, manutenzione e sistemazione di aree,
locali,   infissi,   impianti   ed    altri    manufatti    ad    uso
dell'Amministrazione  e  realizzazione di manufatti ed infrastrutture
per le esigenze  di  addestramento  del  personale  e  di  protezione
civile;
    d)   acquisto,   manutenzione   e   riparazione  di  attrezzatura
antincendio e di apparati e sistemi di difesa passiva;
    e)  riparazione,  manutenzione  e noleggio di automezzi, natanti,
aeromobili e macchine da soccorso; acquisto di materiale di  ricambio
ed   accessori;   spese  per  il  funzionamento  dei  magazzini,  dei
laboratori, delle  autorimesse  e  delle  officine  automobilistiche,
nautiche ed aeree e relativi impianti ed apparecchiature;
    f) provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di
altro materiale di consumo;
    g)  spese  relative  all'accasermamento  e  spese per la pulizia,
derattizzazione,    disinquinamento    e    disinfestazione     delle
infrastrutture   e   dei   mezzi;  spese  per  l'illuminazione  e  la
climatizzazione di locali; spese per la fornitura di  acqua,  gas  ed
energia  elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine, e relative
spese di allacciamento;
    h)   spese   per   trasporti,  spedizioni  e  noli,  imballaggio,
facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali
per il carico e lo scarico dei materiali;
    i)  lavori di traduzione; spese per la stampa, la litografia e la
diffusione  di  pubblicazioni,  modulistiche,  bollettini   speciali,
circolari,  prospetti  e  stampati speciali che non possono rientrare
nelle pubblicazioni assunte dal Provveditorato generale dello  Stato;
acquisto,  riparazione,  manutenzione  e  noleggio  di attrezzature e
materiali   per   tipografia,   litografia,   riproduzione   grafica,
legatoria,   cinematografia   e  fotografia;  acquisto,  riparazione,
manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e  da  calcolo  e  di
apparecchiature  cifranti  e  spese  per  il  relativo  materiale  di
consumo; servizi di microfilmatura;
    l)   acquisto   di   medaglie,  nastrini,  distintivi,  croci  di
anzianita', diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti  per  premi;
spese  inerenti  a  solennita',  feste  nazionali,  manifestazioni  e
ricorrenze varie;
    m)  spese per lo svolgimento, all'interno ed all'estero, di corsi
per il personale; partecipazione alle spese per corsi indetti,  anche
all'estero, da enti, istituti ed amministrazioni varie;
    n)   spese   per  il  funzionamento  delle  sale  mediche,  delle
infermerie e dei  centri  di  prevenzione;  acquisto  di  medicinali,
apparecchiature   e   materiali   sanitari;  spese  per  accertamenti
sanitari;
    o)  spese  per  onoranze  funebri; spese per funerali e trasporto
salme del personale deceduto per causa di servizio e spese di viaggio
dei parenti del personale medesimo in pericolo di vita o deceduto per
causa di servizio;
    p)  spese  per  l'espletamento  di  concorsi  e  per  conferenze,
convegni,  riunioni,  mostre  e  cerimonie,  di  rappresentanza,   di
informazione  attraverso  agenzie  di  stampa, di propaganda e per le
attivita'   ricreative,   scientifiche   e   culturali;   spese   per
l'assistenza  morale  e  spirituale,  nonche'  per  il  benessere del
personale; spese per i musei storici  del  Ministero;  spese  per  la
banda musicale e la fanfara della Polizia di Stato;
     q)  spese  per  il  funzionamento  delle mense di servizio e per
l'acquisto  di  generi  sostitutivi,  di  integrazione  vitto  e   di
conforto;
    r)  spese per il funzionamento e per i relativi servizi ausiliari
degli istituti di istruzione del personale, di scuole,  di  centri  e
laboratori   tecnici,   di  gabinetti  scientifici,  di  ricerca,  di
istruzione  e   di   segnalamento;   spese   per   studi,   ricerche,
progettazioni  e  sperimentazioni  e  spese  per  la realizzazione di
prototipi inerenti ai servizi d'istituto;
    s)  lavatura,  rammendo  e stiratura di effetti di vestiario e di
casermaggio; acquisto, confezione e riparazione di abiti  borghesi  e
di  speciali capi di vestiario; acquisto e confezione di tute, camici
ed altri indumenti da lavoro; riparazione e manutenzione di materiali
di vestiario, equipaggiamento, armamento e casermaggio;
    t)   spese   per  l'educazione  fisica  e  l'attivita'  sportiva;
acquisto, manutenzione e  riparazione  di  attrezzi  e  di  materiali
ginnico-sportivi;
    u)  acquisto,  noleggio,  installazione,  gestione e manutenzione
degli   impianti   di    riproduzione,    telefonici,    telegrafici,
radiotelefonici,   radiotelegrafici,   elettronici,   meccanografici,
televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per  elaborazione
dati;
    v)  acquisto  e  mantenimento  di  cavalli  e di cani; acquisto e
manutenzione di bardature, ferrature ed altri accessori;
    z)  spese  per  l'impianto  ed  il  funzionamento  di  centri per
stranieri; spese per il  mantenimento  di  indigenti;  spese  per  il
rimpatrio di rifugiati e di stranieri;
    aa)  acquisto  di prodotti di privativa industriale estera, per i
quali i fornitori  non  convengono  di  addivenire  alla  stipula  di
contratti;
    bb) acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e
di consumo e fornitura di  servizi  per  i  centri  radiotelegrafici,
elettronici, meccanografici, telematici e per elaborazione dati;
    cc)  locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature gia'
installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi  e
per  l'organizzazione  di  convegni, congressi, conferenze, riunioni,
mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nonche'  per
urgenti esigenze di accasermamento;
    dd)  lavori  e  provviste per fronteggiare l'immediato pericolo o
per la difesa da inondazioni, per il prosciugamento degli  edifici  e
dei  comprensori  inondati  e  per le riparazioni di danni causati da
esercitazioni, da incendi, da agenti atmosferici  e  tellurici  e  da
altre  calamita';  lavori  di somma urgenza concernenti la stabilita'
degli edifici e la bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici;
    ee)  provviste  e  lavori  indispensabili  per  la  rimozione  di
ostacoli di qualunque genere  alla  navigazione  aerea  e  marittima,
nonche'  per  l'agibilita'  dei campi di volo e degli specchi d'acqua
destinati all'ammaraggio di aerei;
    ff) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare
la continuita' dei servizi d'istituto, la cui  interruzione  comporti
danni  all'Amministrazione  o  pregiudizi  all'efficienza dei servizi
medesimi;
    gg)  lavori,  provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali
siano  stati  esperiti  infruttuosamente  i  pubblici  incanti  o  le
licitazioni  o  le  trattative  private e non possa esserne differita
l'esecuzione;
    hh)  provviste,  lavori  e  prestazioni  quando sia stabilito che
debbono  essere  eseguiti  in  danno  all'appaltatore,  nel  caso  di
risoluzione  del  contratto  o per assicurarne l'esecuzione nel tempo
previsto; lavori di completamento o di riparazione in  dipendenza  di
deficienze  o  di  danni  constatati  in sede di collaudo, nei limiti
delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
    ii)  lavori e provviste che il Ministro dichiari debbono rimanere
segreti, nell'interesse della sicurezza dello Stato;
    ll)   acquisto,   manutenzione   e   noleggio   di  materiali  ed
attrezzature destinate al soccorso e  di  attrezzature  per  la  loro
manutenzione;
    mm)  spese  minute,  non  previste nelle precedenti lettere, sino
all'importo di lire cinque milioni, al netto degli oneri fiscali.
  2.  Per  le spese di cui alle lettere a), escluse le spese postali,
telefoniche e telegrafiche, b ), o ), s  )  e  t),  il  ricorso  alla
gestione  in  economia e' ammesso nei casi in cui il relativo importo
non sia superiore a lire cinquanta milioni; per quelle  di  cui  alle
lettere c ), g), limitatamente alle spese relative all'accasermamento
ed a  quelle  per  la  pulizia,  derattizzazione,  disinquinamento  e
disinfestazione  delle  infrastrutture  e  dei  mezzi, h), escluse le
spese per sdoganamento, i ), l ), n ), p ) e q), nei casi in cui  non
sia  superiore  a lire centocinquanta milioni; per quelle di cui alle
lettere d ), e ), f ), r ), u ), v ), z ), bb ) e ll),  nei  casi  in
cui non sia superiore a lire trecento milioni.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  L'art.  8  del  R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato) cosi' recita:
             "Art.  8.  -  I  servizi  che per la loro natura debbono
          farsi in economia sono  determinati  e  retti  da  speciali
          regolamenti  approvati  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in economia, in base ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti  dai
          regolamenti. Sara' in tal  caso  sentito  il  Consiglio  di
          Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
             Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo
          soprariportato   e'   stato   elevato,   da   ultimo,    di
          duecentoquaranta  volte  dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422,
          con  assorbimento  dell'aumento  disposto  dalla  legge  10
          dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto
          dall'art.  7  della  legge  13  maggio  1961,  n.  469  (L.
          3.000.000). Il limite attuale e' quindi "L. 7.200.000".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - La legge n. 113/1981 reca: "Norme di adeguamento delle
          procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture  alla
          direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21
          dicembre 1976".