Art. 11. 1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui agli articoli 1 e 2, ove il loro importo superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette milioni, devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. Per i lavori, i certificati di regolare esecuzione o di collaudo, secondo i limiti fissati dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono rilasciati: a) per gli uffici centrali, dall'ufficio speciale del genio civile per le opere edilizie della Capitale ovvero da un tecnico dell'Amministrazione o da un esperto appositamente designato dall'Amministrazione medesima ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) per gli uffici periferici, dalle sezioni per l'edilizia statale presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche ovvero da un tecnico dell'Amministrazione in servizio nelle sedi periferiche o da un esperto appositamente designato dall'Amministrazione medesima ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 3. Per le provviste ed i servizi, sino alla data di entrata in vigore delle norme di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, i certificati di collaudo sono rilasciati dalle commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1969, n. 1279, ovvero da un impiegato o da un esperto appositamente designato dall'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ovvero, in mancanza, dall'ufficio tecnico erariale, salvo che l'importo delle provviste o dei servizi sia inferiore al limite minimo prescritto dall'ufficio medesimo, nel qual caso di applica il comma seguente. 4. Per i lavori, le provviste ed i servizi, il cui importo di spesa non superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette milioni o che, per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo o non sia possibile certificarne la regolare esecuzione, la relativa dichiarazione e' sostituita da un'attestazione del capo dell'ufficio che ha ordinato i lavori, le provviste ed i servizi o da un suo delegato, dalla quale risulti che i lavori, le provviste od i servizi sono stati eseguiti regolarmente. 5. E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. 6. Al collaudo non puo' partecipare chi ha avuto ingerenze nell'ordinazione,direzione o sorveglianza dei lavori, delle provviste e dei servizi.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 741/1981 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche) e' il seguente: "Art. 5 (Termini e modalita' dei collaudi). - La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale puo' prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, e' in facolta' dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Se il certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che cio' non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilita' a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'art. 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa puo' proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non e' stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa puo' tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera". - Per l'argomento del D.P.R. n. 748/1972 si veda nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 100 della legge n. 121/1981 si veda nelle note all'art. 8. - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 1279/1969 (Istituzione della commissione consultiva per le forniture occorrenti per i servizi e le forze di polizia) e' il seguente: "Art. 6. - Per ogni magazzino, autocentro e centro recuperi e' istituita, con decreto ministeriale, una commissione di collaudo delle forniture dei materiali e dei mezzi, composta da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione o da un funzionario o ufficiale di pubblica sicurezza che la presiede, da un esperto da scegliere fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, da un funzionario del provveditorato generale dello Stato, designato dal Ministero del tesoro, e dal consegnatario del magazzino, il quale funzionera' inoltre da segretario. Per determinate forniture puo' essere provveduto al relativo collaudo mediante commissione speciale da nominarsi con decreto ministeriale. Contro i provvedimenti delle commissioni di collaudo e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno, che provvede sentita la commissione di cui all'art. 1". - Il testo dell'art. 48 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, e' il seguente: "Art. 48. - Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale. E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali puo' farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie gia' accettate in rate complete. Se contratti per provviste o forniture hanno durata di piu' anni, la liquidazione puo' essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate".