Art. 11.
  1.  I lavori, le provviste ed i servizi di cui agli articoli 1 e 2,
ove il loro importo superi, al netto degli  oneri  fiscali,  le  lire
sette  milioni, devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere
sottoposti a collaudo, salvo quanto previsto dal presente articolo.
  2.  Per  i  lavori,  i  certificati  di  regolare  esecuzione  o di
collaudo, secondo  i  limiti  fissati  dall'art.  5  della  legge  10
dicembre 1981, n. 741, sono rilasciati:
    a)  per  gli  uffici  centrali,  dall'ufficio  speciale del genio
civile per le opere edilizie della  Capitale  ovvero  da  un  tecnico
dell'Amministrazione   o   da   un  esperto  appositamente  designato
dall'Amministrazione medesima ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
    b)  per  gli  uffici  periferici,  dalle  sezioni  per l'edilizia
statale presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche ovvero
da un tecnico dell'Amministrazione in servizio nelle sedi periferiche
o da un esperto appositamente designato dall'Amministrazione medesima
ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748.
  3.  Per  le  provviste  ed  i servizi, sino alla data di entrata in
vigore   delle   norme   di   amministrazione   e   di   contabilita'
dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  di cui all'art. 100
della legge 1› aprile 1981, n. 121, i certificati  di  collaudo  sono
rilasciati  dalle  commissioni  previste  dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 1969, n. 1279,  ovvero  da  un
impiegato     o     da    un    esperto    appositamente    designato
dall'Amministrazione  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30 giugno 1972, n. 748, ovvero, in mancanza, dall'ufficio
tecnico erariale, salvo che l'importo delle provviste o  dei  servizi
sia  inferiore al limite minimo prescritto dall'ufficio medesimo, nel
qual caso di applica il comma seguente.
  4. Per i lavori, le provviste ed i servizi, il cui importo di spesa
non superi, al netto degli oneri fiscali, le  lire  sette  milioni  o
che,  per  la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo o
non sia possibile certificarne la regolare  esecuzione,  la  relativa
dichiarazione  e' sostituita da un'attestazione del capo dell'ufficio
che ha ordinato i lavori, le provviste ed  i  servizi  o  da  un  suo
delegato, dalla quale risulti che i lavori, le provviste od i servizi
sono stati eseguiti regolarmente.
  5.  E'  ammesso  il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e
dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo; in tal caso
i  pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art.
48  del  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,   e   successive
modificazioni.
  6.  Al  collaudo  non  puo'  partecipare  chi  ha  avuto  ingerenze
nell'ordinazione,direzione o sorveglianza dei lavori, delle provviste
e dei servizi.
 
          Note all'art. 11:
             -   Il   testo  dell'art.  5  della  legge  n.  741/1981
          (Ulteriori norme per l'accelerazione  delle  procedure  per
          l'esecuzione di opere pubbliche) e' il seguente:
             "Art.  5  (Termini  e  modalita'  dei  collaudi).  -  La
          collaudazione dei  lavori  pubblici  deve  essere  conclusa
          entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
             Nel  caso  di  lavori complessi o qualora lo richieda la
          particolare natura dei lavori, il capitolato speciale  puo'
          prolungare   tale  termine  per  un  periodo  comunque  non
          superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.
             Nel  caso  di  lavori  di  importo sino a 150 milioni di
          lire, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di
          regolare  esecuzione.  Per i lavori di importo superiore ma
          non eccedente i 1.000  milioni  di  lire,  e'  in  facolta'
          dell'amministrazione   di   sostituire  il  certificato  di
          collaudo con quello di regolare esecuzione. Il  certificato
          di  regolare  esecuzione  e'  comunque emesso non oltre tre
          mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
             Se  il  certificato  di collaudo o di quello di regolare
          esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza
          dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che cio' non
          dipenda da  fatto  imputabile  all'impresa,  l'appaltatore,
          ferme  restando  le  eventuali responsabilita' a suo carico
          accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione
          della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme
          detenute  ai  sensi  dell'art.   48,   primo   comma,   del
          regolamento  per  l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita'  generale  dello  Stato  approvato  con  regio
          decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  come  successivamente
          modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo
          di  garanzia.  Alla  stessa data si estinguono le eventuali
          garanzie fideiussorie.
             Trascorsi   i   termini  di  cui  ai  commi  precedenti,
          l'impresa puo' proporre,  ai  sensi  delle  norme  vigenti,
          giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti
          dal contratto di appalto, anche  se  non  e'  stato  ancora
          approvato   il   collaudo  o  il  certificato  di  regolare
          esecuzione. L'impresa puo' tuttavia instaurare il  giudizio
          successivamente,  nei termini previsti dalle norme vigenti,
          una volta che  l'amministrazione  le  abbia  notificato  il
          provvedimento   che   risolve   le   controversie  in  sede
          amministrativa. Restano  salve  le  norme  vigenti  per  le
          controversie in corso d'opera".
             -  Per  l'argomento del D.P.R. n. 748/1972 si veda nelle
          note all'art. 3.
             -  Per il testo dell'art. 100 della legge n. 121/1981 si
          veda nelle note all'art. 8.
             -   Il   testo  dell'art.  6  del  D.P.R.  n.  1279/1969
          (Istituzione della commissione consultiva per le  forniture
          occorrenti  per  i  servizi  e  le  forze di polizia) e' il
          seguente:
             "Art.  6.  -  Per  ogni  magazzino,  autocentro e centro
          recuperi  e'  istituita,  con  decreto  ministeriale,   una
          commissione di collaudo delle forniture dei materiali e dei
          mezzi,  composta  da  un  funzionario  dell'Amministrazione
          civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore
          di sezione o da un  funzionario  o  ufficiale  di  pubblica
          sicurezza che la presiede, da un esperto da scegliere fra i
          funzionari  dell'Amministrazione   dello   Stato,   da   un
          funzionario   del   provveditorato  generale  dello  Stato,
          designato dal Ministero del tesoro, e dal consegnatario del
          magazzino, il quale funzionera' inoltre da segretario.
             Per  determinate  forniture  puo'  essere  provveduto al
          relativo  collaudo   mediante   commissione   speciale   da
          nominarsi con decreto ministeriale.
             Contro  i provvedimenti delle commissioni di collaudo e'
          ammesso ricorso al Ministro  per  l'interno,  che  provvede
          sentita la commissione di cui all'art. 1".
             -   Il   testo   dell'art.   48   del   regolamento  per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale  dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come
          modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904,
          e' il seguente:
             "Art.  48.  -  Nei  contratti per forniture, trasporti e
          lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme  dovute
          e  giustificate  dai prescritti documenti nei limiti in cui
          sono  ammessi  dalla   legge   non   possono   eccedere   i
          novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.
             E'  fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale,
          per le quali puo' farsi  il  pagamento  dell'intero  prezzo
          delle materie gia' accettate in rate complete.
             Se  contratti  per provviste o forniture hanno durata di
          piu' anni, la liquidazione  puo'  essere  fatta  a  periodi
          trimestrali,  semestrali  o  annuali, secondo l'oggetto dei
          contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle
          opere eseguite od alle materie consegnate".