Art. 12. 1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno essere pagate se non sono corredate dall'autorizzazione di spesa - salvo il caso di cui al quarto comma dell'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni - nonche' della dichiarazione od attestazione di cui all'articolo precedente e se non sono munite del visto di liquidazione da parte del dirigente dell'ufficio centrale o periferico liquidatore. 2. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale - da allegare al titolo di spesa - e in copia - da conservare agli atti - e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti di facile consumo.
Nota all'art. 12: - Il quarto comma dell'art. 50 del R.D. n. 2440/1923 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) prevede che: "Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento puo' valere altresi come atto di autorizzazione della spesa".