Art. 12.
  1.  Le  fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi
non potranno essere pagate se non sono corredate  dall'autorizzazione
di  spesa  -  salvo  il  caso di cui al quarto comma dell'art. 50 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni -
nonche'  della  dichiarazione  od  attestazione  di  cui all'articolo
precedente e se non sono munite del visto di  liquidazione  da  parte
del dirigente dell'ufficio centrale o periferico liquidatore.
  2.  I  documenti  di  cui  al  comma  1 dovranno essere prodotti in
originale - da allegare al  titolo  di  spesa  -  e  in  copia  -  da
conservare  agli  atti  -  e corredati, qualora trattasi di acquisti,
della prescritta presa in carico o  bolletta  di  inventario,  ovvero
muniti  della  dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi
registri per gli oggetti di facile consumo.
 
          Nota all'art. 12:
             -  Il  quarto  comma  dell'art. 50 del R.D. n. 2440/1923
          (per il titolo si veda nelle note  alle  premesse)  prevede
          che: "Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto
          stesso in cui occorra disporne il pagamento, il  titolo  di
          pagamento  puo'  valere altresi come atto di autorizzazione
          della spesa".