Art. 13.
  1.  Al  pagamento  delle  spese  di  cui al presente regolamento si
provvede  con  ordinativi  diretti   sulle   sezioni   di   tesoreria
provinciale dello Stato, ovvero mediante aperture di credito emesse a
favore dei funzionari delegati.
  2.  Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito,
si applicano le norme contenute negli articoli  60  e  61  del  regio
decreto  18  novembre  1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 13:
             -  Per  l'argomento  del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle
          note alle premesse. Il testo degli articoli 60 e 61 di tale
          decreto e' il seguente:
             "Art.  60.  -  Ogni trimestre, o in quegli altri periodi
          che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e,  in  ogni
          caso,  al  termine  dell'esercizio,  i  funzionari delegati
          devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con
          i documenti giustificativi, alla competente amministrazione
          centrale per i riscontri che ritenga necessari.
             Tali  riscontri  possono  anche essere affidati a uffici
          provinciali  e  compartimentali  di   controllo,   mediante
          decreto  ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro
          delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto  del
          D.Lgt.  22  giugno  1944,  n.  154),  e  nel  quale saranno
          stabiliti i limiti e le modalita' dei riscontri medesimi.
             I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la
          quale,  eseguiti  i  riscontri  contabili  ed  eseguite  le
          occorrenti  registrazioni  nelle proprie scritture, ne cura
          l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.
             La  corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha
          facolta' di limitarli a determinati rendiconti.
             Il  rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8
          dell'art.  56 e' reso al  termine  della  fornitura  o  del
          lavoro  ed  e' unito agli atti per l'emissione dell'assegno
          di  saldo.  E'  pero'  reso  in  ogni   caso   al   termine
          dell'esercizio,  se il pagamento del saldo non sia disposto
          nell'esercizio stesso.
             I  rendiconti  delle  spese  da  pagare  all'estero e di
          quelle per  le  navi  viaggianti  fuori  dello  Stato  sono
          presenti nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.
             I  funzionari  che non osservino i termini stabiliti per
          la    presentazione    dei    conti     sono     passibili,
          indipendentemente     dagli     eventuali     provvedimenti
          disciplinari, di pene pecuniarie  nella  misura  e  con  le
          modalita'  da  determinarsi dal regolamento, fermo restando
          l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai  termini  del
          successivo art. 83.
             Art.  61.  -  Le  somme  riscosse da funzionari delegati
          sulle aperture di credito e  che  non  siano  erogate  alla
          chiusura   dell'esercizio  possono  essere  trattenute  per
          effettuare pagamenti  di  spese  esclusivamente  riferibili
          all'esercizio scaduto.
             La  giustificazione  di tali pagamenti e' compresa in un
          rendiconto  suppletivo  da  presentarsi  non  oltre  il  30
          settembre,  ferme  le  disposizioni  speciali relative alle
          spese per l'esecuzione di opere pubbliche.
             Le  somme  non  erogate  alla  chiusura  del  rendiconto
          suppletivo sono versate in tesoreria.
             Al  termine  dell'esercizio le aperture di credito fatte
          ai  singoli   funzionari   vengono   ridotte   alla   somma
          effettivamente prelevata".
             -  Il  R.D.  n.  827/1924  concerne  il  regolamento per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come
          sostituito dal D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684), 336 e 337
          di tale decreto:
             "Art.  333. - Oltre che nei casi previsti dagli articoli
          60  e  61  della  legge,  il  funzionario   delegato   deve
          trasmettere   i   conti   delle  somme  erogate,  salve  le
          disposizioni dei regolamenti speciali delle amministrazioni
          militari,  quando  sia  esaurita  l'apertura  di  credito o
          quando cessino le sue facolta'  ed  anche  quando  ad  esso
          subentri  altro  funzionario ai termini del precedente art.
          331.
             I  rendiconti  debbono  presentarsi  entro i venticinque
          giorni successivi  al  termine  del  periodo  cui  essi  si
          riferiscono,  all'Amministrazione  centrale  od agli uffici
          periferici cui spetta,  in  base  alle  norme  vigenti,  di
          esercitarne il riscontro di competenza.
             Tale   termine   e'   portato   al  giorno  quarantesimo
          successivo al trimestre per le prefetture.
             I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo
          del bilancio e - ove  occorra  -  per  ciascun  articolo  e
          devono  dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti
          e la rimanenza, distintamente per residui  e  competenza  e
          separatamente   per   somme  prelevabili  direttamente  dal
          funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.
             Per  le  somme prelevate direttamente deve essere data a
          parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.
             I rendiconti vengono corredati:
               a) degli ordinativi estinti;
               b)  delle  quietanze  di  entrata di cui al successivo
          art. 495 ed all'art. 61 della legge;
               c)  di  tutti  i documenti necessari a giustificare la
          regolarita' delle varie erogazioni.
             Art.  336.  -  Ove  si  tratti  di  spese  che ricorrono
          periodicamente,  le  somme  che  il  funzionario   delegato
          giustifichi  di  aver pagato con quelle da lui prelevate in
          proprio   dall'apertura   di   credito   possono   venirgli
          rimborsate   con   ordinativo   diretto   a  reintegrazione
          dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel
          quale ha luogo il saldo finale.
             Art. 337. - Quando i rendiconti non siano presentati nei
          termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e cio'  non
          dipenda  da  forza  maggiore,  a  coloro  che sono tenuti a
          presentarli  puo'   applicarsi,   indipendentemente   dagli
          eventuali  provvedimenti  disciplinari e dal giudizio della
          Corte dei conti ai termini dell'art. 83  della  legge,  una
          pena pecuniaria non maggiore di lire mille.
             La   pena  e'  inflitta  con  decreto  emesso  dal  capo
          dell'amministrazione centrale.
             Il  decreto  deve essere registrato alla Corte dei conti
          ed eseguito mediante ritenuta in via  amministrativa  sulle
          competenze dei funzionari.
             Dei    decreti    emessi   per   dette   penalita',   le
          amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione
          generale del tesoro".
             La  pena  pecuniaria  prevista nel primo comma dell'art.
          337  soprariportato  e'  stata  elevata,  da   ultimo,   di
          duecentoquaranta  volte  dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422,
          con assorbimento  del  precedente  aumento  disposto  dalla
          legge  10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte). La misura
          attuale della sanzione e'  quindi  "non  maggiore  di  lire
          duecentoquarantamila".