Art. 2. 1. Possono, altresi', eseguirsi in economia, in casi di urgenza - espressamente motivata nell'atto autorizzativo - determinati da esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di soccorso, di pubbliche calamita' o da altre esigenze di carattere straordinario od eccezionale, le seguenti spese: a) acquisto, noleggio e installazione di impianti di distribuzione di carburanti; acquisto di automotomezzi e natanti; b) acquisto di viveri e spese per la confezione dei pasti; c) acquisto ed approntamento di oggetti di equipaggiamento, armamento, casermaggio e di materiali e generi assistenziali; acquisto e confezioni di oggetti di vestiario; d) acquisto e noleggio di impianti per esercizio di segnalazioni, fari, apparati per telecomunicazioni ed assistenza di volo, fanali e qualunque approvvigionamento necessario per la sicurezza della navigazione aerea e per le operazioni di partenza dagli aeroporti od eliporti e di arrivo sui medesimi; e) spese di impiego di aeromobili nell'azione di prevenzione e spegnimento degli incendi, nell'ambito delle competenze e della disciplina previste dalle vigenti disposizioni.