Art. 2.
  1.  Possono,  altresi', eseguirsi in economia, in casi di urgenza -
espressamente  motivata  nell'atto  autorizzativo  -  determinati  da
esigenze  di  ordine  e sicurezza pubblica, di soccorso, di pubbliche
calamita'  o  da  altre  esigenze  di  carattere   straordinario   od
eccezionale, le seguenti spese:
    a)   acquisto,   noleggio   e   installazione   di   impianti  di
distribuzione di carburanti; acquisto di automotomezzi e natanti;
    b) acquisto di viveri e spese per la confezione dei pasti;
    c)  acquisto  ed  approntamento  di  oggetti  di equipaggiamento,
armamento,  casermaggio  e  di  materiali  e  generi   assistenziali;
acquisto e confezioni di oggetti di vestiario;
    d) acquisto e noleggio di impianti per esercizio di segnalazioni,
fari, apparati per telecomunicazioni ed assistenza di volo, fanali  e
qualunque   approvvigionamento  necessario  per  la  sicurezza  della
navigazione aerea e per le operazioni di partenza dagli aeroporti  od
eliporti e di arrivo sui medesimi;
    e)  spese  di  impiego di aeromobili nell'azione di prevenzione e
spegnimento degli  incendi,  nell'ambito  delle  competenze  e  della
disciplina previste dalle vigenti disposizioni.