Art. 3.
  1.  L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi previsti
dal presente regolamento e' disposta:
    a) per gli uffici centrali, dai dirigenti nei limiti e secondo le
attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9  e  35,  primo  comma,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni;
    b)  per gli uffici periferici, dai funzionari delegati nel limite
di lire sessanta milioni, se  dirigenti,  e  nel  limite  di  cui  al
secondo  comma  dell'art.  8  del  regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440,  e  successive  modificazioni,  se  non   rivestono   qualifica
dirigenziale.
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  D.P.R. n. 748/1972 reca disciplina delle funzioni
          dirigenziali nelle Amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo.  Il testo degli articoli 7, 8 e 9 e'
          rispettivamente il seguente:
             "Art.   7   (Attribuzioni   particolari   dei  dirigenti
          generali). - Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi
          dal  terzo  comma  del  presente  articolo e dagli articoli
          successivi, ai dirigenti generali preposti  alle  direzioni
          generali  e  agli  uffici  centrali  equiparati  spetta  in
          particolare,  nell'ambito  della  competenza  dei  predetti
          uffici di:
               a)   esercitare   le   funzioni   che   ad  essi  sono
          direttamente  attribuite  da  leggi  o  regolamenti   anche
          ministeriali;
               b)    coadiuvare   il   Ministro   nello   svolgimento
          dell'azione  amministrativa  e  proporgli   l'adozione   di
          provvedimenti   di   competenza   superiore  alla  propria,
          eventualmente necessari;
               c)  predisporre  gli  elementi  per  la formazione del
          progetto di  bilancio  preventivo  e  per  le  proposte  di
          variazione in corso di esercizio;
               d)  predisporre  gli  elementi  per  la formazione dei
          programmi,   annuali    e    pluriennali,    dell'attivita'
          dell'amministrazione;
               e)  approvare,  in  attuazione dei programmi stabiliti
          dal  Ministro,  i  progetti   per   lavori,   forniture   e
          prestazioni  fino  all'importo  di  300  milioni  di  lire,
          ridotto  alla  meta'  quando  alla  esecuzione  si  intenda
          provvedere  in economia, a trattativa privata o col sistema
          della  concessione,   nonche'   ove   occorra,   provvedere
          all'approvazione  dei  contratti  e  alla  concessione  dei
          lavori;
               f)  concludere  ed approvare le transazioni relative a
          lavori e forniture e servizi da essi gestiti,  quando  cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               g)  disporre  la  non  applicazione di clausole penali
          quando  la  somma  controversa  o   che   l'amministrazione
          abbandona non superi i 60 milioni di lire;
               h)   provvedere   a  tutte  le  operazioni  successive
          all'approvazione del progetto o del  contratto  per  opere,
          forniture  e  servizi, compresa la nomina dei collaudatori,
          la liquidazione ed il pagamento del saldo e,  ove  occorra,
          la   formazione   e  l'approvazione  di  atti  integrativi,
          aggiuntivi o sostitutivi  dei  contratti,  sempre  entro  i
          limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando l'oggetto della controversia non superi  60  milioni
          di lire;
               l)  adottare  le  concessioni  di contributi, sussidi,
          concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a  carico  del
          bilancio  dello  Stato,  a  favore  di enti e persone, fino
          all'importo di lire 60 milioni e proporre  al  Ministro  le
          concessioni  di  importo  superiore, emanando i conseguenti
          provvedimenti formali;
               m)    adottare   i   provvedimenti   di   concessione,
          autorizzazione,  licenze  ed  analoghi  salvo   quelli   di
          competenza  del Presidente della Repubblica, nonche' quelli
          che saranno espressamente riservati al Ministro o ad  altri
          dirigenti  dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare  i
          singoli affari;
               n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio, del personale in servizio,  esclusi  i
          dirigenti;
               o)   provvedere  agli  atti  vincolati  di  competenza
          dell'Amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  superiore  a  100  milioni  di  lire  ed  agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale;
               p)  provvedere,  previa  diffida ad adempiere entro un
          congruo  termine   ed   informandone   preventivamente   il
          Ministro,  agli atti obbligatori di competenza degli organi
          inferiori o degli enti vigilati,  qualora  siano  stati  da
          questi  indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo
          previsto  dalla  legge,  l'intervento   di   altri   organi
          amministrativi.
             I  provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i),
          l) e o), sono definitivi.
             Nei   casi  in  cui  particolari  ordinamenti  prevedano
          l'esistenza di unita' organiche costituite da  piu'  uffici
          centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di
          Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a  tali
          unita'   organiche   ed  aziende  competono,  salvo  quanto
          previsto al successivo art. 14, le  attribuzioni  stabilite
          dai  precedenti  commi, elevati i limiti di valore, per gli
          atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di
          dirigenti  generali, e della meta' se trattasi di dirigenti
          con qualifica superiore.
             Per  l'emanazione  degli  atti e provvedimenti di valore
          eccedente i limiti stabiliti nei  precedenti  commi  e  nei
          successivi  articoli  8,  9  e  13  si osserva la procedura
          disposta con l'art. 1 del  decreto  legislativo  17  aprile
          1948,  n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge
          23  marzo  1964,  n.  134.  Restano   ferme   le   speciali
          disposizioni  che  prevedono  limiti  di valore superiore o
          prescindono da tale procedura.
             Sono   altresi',  fatte  le  attribuzioni  degli  organi
          collegiali interni delle singole amministrazioni, anche  ad
          ordinamento  autonomo,  previsti  da speciali disposizioni,
          sempreche', ove siano contemplati limiti di valore trattisi
          di  atti  o  provvedimenti  di  importo  superiore a quelli
          stabiliti da precedenti commi e dai successivi articoli  8,
          9 e 13".
             "Art.   8   (Attribuzioni   particolari   dei  dirigenti
          superiori). - Ai dirigenti superiori  preposti  ai  servizi
          dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito
          della  competenza  del  proprio  ufficio,  le  attribuzioni
          stabilite nel primo comma del precedente art. 7.
             Salvo   quanto   previsto  dal  successivo  art.  9,  ai
          dirigenti superiori preposti  agli  altri  uffici  indicati
          nell'art.   5  spetta  in  particolare,  nell'ambito  della
          competenza del proprio ufficio, di:
               a)   esercitare   le   funzioni   che   ad  essi  sono
          direttamente  attribuite  da  leggi  o  regolamenti   anche
          ministeriali;
               b)  approvare,  in  attuazione dei programmi stabiliti
          dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni
          fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla meta'
          quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia,  a
          trattativa privata o col sistema della concessione, nonche'
          ove occorra, provvedere all'approvazione  dei  contratti  o
          alla concessione dei lavori;
               c)  concludere  ed approvare le transazioni relative a
          lavori e forniture e servizi da essi gestite,  quando  cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente inrtervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               d)  disporre  la  non  applicazione di calusole penali
          quando  la  somma  controversa  e   che   l'amministrazione
          abbandona, non superi i 30 milioni di lire;
               e)   provvedere   a  tutte  le  operazioni  successive
          all'approvazione del progetto o del  contratto  per  opere,
          forniture  e  servizi, compresa la nomina dei collaudatori,
          la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove  occorra,
          la   formazione   e  l'approvazione  di  atti  integrativi,
          aggiuntivi o sostitutivi  dei  contratti,  sempre  entro  i
          limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando l'oggetto della controversia non superi  30  milioni
          di lire;
               g)    adottare   i   provvedimenti   di   concessione,
          autorizzazione, licenze ed analoghi ed  essi  espressamente
          attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare  i
          singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio del personale in  servizio,  esclusi  i
          dirigenti;
               i)   provvedere  agli  atti  vincolati  di  competenza
          dell'Amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  non  superiore  a  100 milioni di lire ed agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale;
               l)  provvedere,  previa  diffida ad adempiere entro un
          congruo  termine   ed   informandone   preventivamente   il
          Ministro,  agli atti obbligatori di competenza degli organi
          inferiori, qualora  siano  stati  da  questi  indebitamente
          omessi  o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge
          l'intervento di altri organi amministrativi.
             I provvedimenti di cui alla lettere b), c), d), e), f) e
          i), sono definitivi".
             "Art.  9 (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti).
          - Ai funzionari con qualifica di primo  dirigente  preposti
          alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in
          particolare  nell'ambito  della  competenza   del   proprio
          uffici, di:
               a)   esercitare   le   funzioni   che   ad  essi  sono
          direttamente  attribuite  da  leggi  o  regolamenti   anche
          ministeriali;
               b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal
          Ministro, i progetti per lavori,  forniture  e  prestazioni
          fino  all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla meta'
          quando all'esecuzione s'intenda provvedere in  economia,  a
          trattativa privata o col sistema della concessione, nonche'
          ove occorra, provvedere all'approvazione  dei  contratti  o
          alla concessione dei lavori;
               c)  concludere  ed approvare le transazioni relative a
          lavori e forniture e servizi da essi gestite,  quando  cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               d)  disporre  la  non  applicazione di clausole penali
          quando  la  somma  controversa  o   che   l'amministrazione
          abbandona, non superi i 15 milioni di lire;
               e)   provvedere   a  tutte  le  operazioni  successive
          all'approvazione del progetto o del  contratto  per  opere,
          forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la
          liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra,  la
          formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi
          o sostitutivi dei  contratti,  sempre  entro  i  limiti  di
          competenza stabiliti nelle precedenti letture;
               f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando l'oggetto della controversia non superi  15  milioni
          di lire;
               g)    adottare   i   provvedimenti   di   concessione,
          autorizzazione, licenze ed analoghi ad  essi  espressamente
          attribuiti dalla legge o dal rogolamento anche ministeriale
          e salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro di  avocare
          i singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio, del personale in servizio;
               i)   provvedere  agli  atti  vincolati  di  competenza
          dell'Amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  non  superiore  a  50  milioni di lire ed agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale.
             I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e
          i), sono definitivi.
             I  dirigenti di cui al primo comma emettono, altresi', i
          titoli di pagamento relativi ad atti di  impegno  di  spesa
          divenuti  esecutivi,  qualunque sia l'importo, e dispongono
          per gli atti preliminari  ed  istruttori  negli  affari  di
          competenza degli organi superiori.
             Ai  predetti  primi  dirigenti  spettano, infine, sempre
          nell'ambito  della  competenza  del  proprio  ufficio,   le
          attribuzioni  non  espressamente devolute dalla legge o dal
          regolamento   anche   ministeriale   agli   altri    organi
          dell'amministrazione,   salvo   quanto  e'  previsto  dalla
          lettera m) dell'art. 7".
             I limiti di somma indicati negli articoli soprariportati
          sono stati raddoppiati dalla legge 25 maggio 1978, n.  223.
             L'art.  35, primo comma, cosi' dispone: "Per gli atti di
          competenza del Capo della polizia si applicano i limiti  di
          valore  di  cui  all'ultima parte del terzo comma dell'art.
          7".
             - Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda
          nelle note alle premesse.