Art. 3. 1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi previsti dal presente regolamento e' disposta: a) per gli uffici centrali, dai dirigenti nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; b) per gli uffici periferici, dai funzionari delegati nel limite di lire sessanta milioni, se dirigenti, e nel limite di cui al secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, se non rivestono qualifica dirigenziale.
Note all'art. 3: - Il D.P.R. n. 748/1972 reca disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il testo degli articoli 7, 8 e 9 e' rispettivamente il seguente: "Art. 7 (Attribuzioni particolari dei dirigenti generali). - Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari; c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio; d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attivita' dell'amministrazione; e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla meta' quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche' ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori; f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire; h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire; l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali; m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonche' quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari; n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti; o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale; p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi. I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) e o), sono definitivi. Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unita' organiche costituite da piu' uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unita' organiche ed aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della meta' se trattasi di dirigenti con qualifica superiore. Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura. Sono altresi', fatte le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreche', ove siano contemplati limiti di valore trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti da precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13". "Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). - Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7. Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla meta' quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche' ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente inrtervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; d) disporre la non applicazione di calusole penali quando la somma controversa e che l'amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire; e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire; g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ed essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari; h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio del personale in servizio, esclusi i dirigenti; i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale; l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi. I provvedimenti di cui alla lettere b), c), d), e), f) e i), sono definitivi". "Art. 9 (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti). - Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza del proprio uffici, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla meta' quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche' ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire; e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti letture; f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire; g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal rogolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari; h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio; i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e i), sono definitivi. I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresi', i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori. Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto e' previsto dalla lettera m) dell'art. 7". I limiti di somma indicati negli articoli soprariportati sono stati raddoppiati dalla legge 25 maggio 1978, n. 223. L'art. 35, primo comma, cosi' dispone: "Per gli atti di competenza del Capo della polizia si applicano i limiti di valore di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 7". - Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.