Art. 7. 1. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve essere effettuata con lettera od altro atto dell'amministrazione committente e deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta', per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi di inadempienza dello stesso.