Art. 7.
  1.  L'ordinazione  dei  lavori,  delle provviste e dei servizi deve
essere effettuata con  lettera  od  altro  atto  dell'amministrazione
committente  e deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori,
delle provviste  e  dei  servizi  medesimi,  i  relativi  prezzi,  le
modalita'  di  pagamento,  l'obbligo  dell'assuntore  di  uniformarsi
comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti,  nonche'  la
facolta',  per  l'Amministrazione,  di  provvedere all'esecuzione dei
lavori, delle provviste e  dei  servizi  a  rischio  e  pericolo  del
cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia,
nei casi di inadempienza dello stesso.