Art. 8.
  1.  I  preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori,
delle provviste e dei servizi di cui  agli  articoli  1  e  2  devono
richiedersi ad almeno tre soggetti o imprese ritenuti idonei, eccetto
nei casi  in  cui  la  specialita'  o  l'urgenza  del  lavoro,  della
provvista  e  del  servizio  non  renda  necessario  il ricorso ad un
determinato soggetto o impresa, ovvero nei casi in cui la  spesa,  al
netto  degli  oneri  fiscali,  non  superi  l'importo  di  lire dieci
milioni, elevabili a lire  quindici  milioni  esclusivamente  per  le
esigenze dell'Amministrazione centrale.
  2.   Sino   alla   data   di  entrata  in  vigore  delle  norme  di
amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza  di  cui all'art. 100 della legge 1› aprile 1981, n. 121, i
lavori per cottimi fiduciari sono effettuati mediante  affidamento  a
soggetti  o  imprese  di  notoria capacita' ed idoneita', inseriti in
elenchi   opportunamente   predisposti   e   all'occorrenza   variati
dall'Amministrazione,  in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario
ovvero opportuno  l'intervento  di  un  imprenditore.  Negli  elenchi
saranno  iscritti oltre ai soggetti o imprese gia' noti e di fiducia,
i soggetti o le  imprese  che  ne  facciano  domanda  e  che  abbiano
ottenuto  parere  favorevole  da  parte  di  una apposita commissione
nominata con decreto del Ministro e composta di funzionari tecnici ed
amministrativi  la  quale  dovra'  valutare  le capacita' tecniche ed
economiche dei richiedenti secondo criteri analoghi a quelli indicati
dalla  legge  8 agosto 1977, n. 584, concernente norme di adeguamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti  di  lavoro  pubblici
alle direttive della Comunita' economica europea.
  3.  I prezzi indicati nei preventivi sono da sottoporre al visto di
congruita' dei competenti organi tecnici.
  4. L'amministrazione puo' richiedere preventivi anche sulla base di
progetti esecutivi.
  5.  Per  cio'  che  concerne  i lavori di riparazione dei locali ed
edifici ad uso dell'Amministrazione, da eseguirsi in economia a  cura
degli  uffici  operativi  dei  provveditorati  regionali  alle  opere
pubbliche, devono, altresi', essere osservate le disposizioni di  cui
all'art.   8  del  regio  decreto-legge  28  agosto  1924,  n.  1396,
convertito dalla legge 27 maggio 1926, n. 1013, recante modificazioni
al  regio  decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere
pubbliche.
 
          Note all'art. 8:
             -  Il testo dell'art. 100 della legge n. 121/1981 (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza)
          e' il seguente:
             "Art.  100  (Amministrazione  e  contabilita').  -  Sino
          all'emanazione  delle  norme  di   amministrazione   e   di
          contabilita'  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
          restano operanti le norme di contabilita' previste  per  il
          Corpo  delle  guardie di pubblica sicurezza, nonche' quelle
          sulla contabilita' generale dello Stato ed ogni altra norma
          di contabilita' applicate nei confronti del Corpo stesso.
             Gli  stanziamenti  di  bilancio previsti per l'esercizio
          finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica
          sicurezza  e  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
          sono     destinati      alle      corrispondenti      spese
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
             Le  spese  relative alla pulizia delle caserme in uso al
          Ministero dell'interno e destinate  all'accasermamento  del
          personale   della   Polizia   di   Stato  e  dell'Arma  dei
          carabinieri, gia' a carico dei  conviventi,  sono  poste  a
          carico  dello stato di previsione della spesa del Ministero
          dell'interno".
             - La legge n. 584/1977 reca: "Norme di adeguamento delle
          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti   di   lavori
          pubblici alle direttive della Comunita' economica europea".
             -  L'art.  8  del  R.D.L. n. 1396/1924 (Modificazioni al
          regio decreto 8 febbraio 1923,  n.  422,  sulla  esecuzione
          delle  opere  pubbliche) sostituisce l'art. 25 del predetto
          R.D. n. 422/1923 con il testo che segue:
             "Art. 25. - Non si puo' provvedere alla esecuzione delle
          opere  dello  Stato  mediante  trattativa  privata  se  non
          concorrono  le speciali ed eccezionali circostanze previste
          negli  articoli  6,  primo  comma,  del  regio  decreto  18
          novembre  1923,  n.  2440,  e  41 del regolamento 23 maggio
          1924,    n.     827,     recanti     nuove     disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale  dello  Stato.  Per   l'accertamento   di   queste
          circostanze  deve essere sentito il Consiglio superiore dei
          lavori pubblici, quando l'importo del progetto  a  base  di
          appalto  superi  L.  25.000:  negli  altri casi l'ispettore
          superiore  di  Circolo  del  Genio  civile  o   l'ispettore
          superiore capo di cui all'art. 2, comma 1›, lettera a).
             -  Allorche'  per  ragioni tecniche ed economiche sia da
          provvedere all'esecuzione in economia di  lavori  nei  casi
          non  preveduti  in  speciali  leggi  o  regolamenti, dovra'
          essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori
          pubblici  ogni  qualvolta  l'importo  dei  lavori superi L.
          25.000".