Art. 8. 1. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui agli articoli 1 e 2 devono richiedersi ad almeno tre soggetti o imprese ritenuti idonei, eccetto nei casi in cui la specialita' o l'urgenza del lavoro, della provvista e del servizio non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa, al netto degli oneri fiscali, non superi l'importo di lire dieci milioni, elevabili a lire quindici milioni esclusivamente per le esigenze dell'Amministrazione centrale. 2. Sino alla data di entrata in vigore delle norme di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, i lavori per cottimi fiduciari sono effettuati mediante affidamento a soggetti o imprese di notoria capacita' ed idoneita', inseriti in elenchi opportunamente predisposti e all'occorrenza variati dall'Amministrazione, in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario ovvero opportuno l'intervento di un imprenditore. Negli elenchi saranno iscritti oltre ai soggetti o imprese gia' noti e di fiducia, i soggetti o le imprese che ne facciano domanda e che abbiano ottenuto parere favorevole da parte di una apposita commissione nominata con decreto del Ministro e composta di funzionari tecnici ed amministrativi la quale dovra' valutare le capacita' tecniche ed economiche dei richiedenti secondo criteri analoghi a quelli indicati dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavoro pubblici alle direttive della Comunita' economica europea. 3. I prezzi indicati nei preventivi sono da sottoporre al visto di congruita' dei competenti organi tecnici. 4. L'amministrazione puo' richiedere preventivi anche sulla base di progetti esecutivi. 5. Per cio' che concerne i lavori di riparazione dei locali ed edifici ad uso dell'Amministrazione, da eseguirsi in economia a cura degli uffici operativi dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, devono, altresi', essere osservate le disposizioni di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, convertito dalla legge 27 maggio 1926, n. 1013, recante modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 100 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' il seguente: "Art. 100 (Amministrazione e contabilita'). - Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme di contabilita' previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonche' quelle sulla contabilita' generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilita' applicate nei confronti del Corpo stesso. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, gia' a carico dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno". - La legge n. 584/1977 reca: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea". - L'art. 8 del R.D.L. n. 1396/1924 (Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione delle opere pubbliche) sostituisce l'art. 25 del predetto R.D. n. 422/1923 con il testo che segue: "Art. 25. - Non si puo' provvedere alla esecuzione delle opere dello Stato mediante trattativa privata se non concorrono le speciali ed eccezionali circostanze previste negli articoli 6, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 41 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, recanti nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. Per l'accertamento di queste circostanze deve essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'importo del progetto a base di appalto superi L. 25.000: negli altri casi l'ispettore superiore di Circolo del Genio civile o l'ispettore superiore capo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). - Allorche' per ragioni tecniche ed economiche sia da provvedere all'esecuzione in economia di lavori nei casi non preveduti in speciali leggi o regolamenti, dovra' essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ogni qualvolta l'importo dei lavori superi L. 25.000".