Art. 9. 1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, di cui al presente regolamento, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione - a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - rimasta senza esito, potra' disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa medesima, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. 2. Si applicano, in ogni caso, le penali stabilite nella lettera od atto di cui all'art. 7.