Art. 9.
  1.  Nel  caso  di  inadempienza  per fatti imputabili al soggetto o
all'impresa cui e' stata  affidata  l'esecuzione  dei  lavori,  delle
provviste   e   dei   servizi,   di   cui  al  presente  regolamento,
l'Amministrazione,  dopo  formale  ingiunzione  -  a  mezzo   lettera
raccomandata  con avviso di ricevimento - rimasta senza esito, potra'
disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro,  della
provvista  e  del  servizio,  a  spese  del  soggetto  o dell'impresa
medesima,   salvo   l'esercizio,   da   parte   dell'Amministrazione,
dell'azione    per    il    risarcimento    del    danno    derivante
dall'inadempienza.
  2. Si applicano, in ogni caso, le penali stabilite nella lettera od
atto di cui all'art. 7.