Articolo 10 Dividendi (1) I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. (2) Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario e' una societa' che controlla direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del potere di voto della societa' che paga i dividendi; (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. (3) Fino a quando una persona fisica residente nel Regno Unito ha diritto, secondo la legislazione del Regno Unito, ad un credito d'imposta sui dividendi pagati da una societa' che e' residente nel Regno Unito, il paragrafo (2) del presente articolo non si applica ai dividendi pagati da una societa' che e' residente del Regno Unito ad un residente dell'Italia. In tal caso si applicano le seguenti disposizioni del presente paragrafo: (a) (i) Se un residente dell'Italia ha diritto ad un credito d'imposta su tali dividendi ai sensi del sub-paragrafo (b) del presente paragrafo, anche il Regno Unito puo', in conformita' alla propria legislazione, prelevare l'imposta sul totale dell'ammontare o del valore di tali dividendi e dell'ammontare di detto credito d'imposta con una aliquota che non eccede il 15 per cento. (ii) Se un residente dell'Italia ha diritto ad un credito d'imposta su tali dividendi ai sensi del sub-paragrafo (c) del presente paragrafo, anche il Regno Unito puo', in conformita' alla propria legislazione, prelevare l'imposta sul totale dell'ammontare o del valore di tali dividendi e dell'ammontare di detto credito d'imposta con un'aliquota che non eccede il 5 per cento. (iii) Fatta eccezione per quanto previsto nei sub-paragrafi (a) (i) e (a) (ii) del presente paragrafo, i dividendi pagati da una societa' residente del Regno Unito ad un residente dell'Italia che ne sia il beneficiario effettivo sono esenti da qualsiasi imposta che nel Regno Unito e' applicabile ai dividendi. (b) Un residente dell'Italia che riceve dividendi da una societa' che e' residente del Regno Unito ha diritto, fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo (c) del presente paragrafo ed a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi, al credito d'imposta con riguardo a tali dividendi cui una persona fisica residente del Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i dividendi stessi, ed al pagamento di ogni eccedenza di tale credito d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel Regno Unito. (c) Le disposizioni del sub-paragrafo (b) del presente paragrafo dei dividendi e', o e' associato ad, una societa' che controlla da sola od insieme ad una o piu' societa' collegate, direttamente o indirettamente, il 10% o piu' del potere di voto nella societa' che paga i dividendi. In tal caso, una societa' residente dell'Italia che riceve dividendi da una societa' del Regno Unito ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria effettiva dei dividendi, ad un credito d'imposta pari alla meta' del credito di imposta cui una persona fisica residente nel Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i dividendi stessi ed al pagamento di ogni eccedenza di tale credito d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel Regno Unito. Ai fini del presente sub-paragrafo, due societa' si considerano collegate se una di esse controlla, direttamente o indirettamente, piu' del cento del potere di voto di entrambe. (d) Il presente paragrafo non si applica se la persona che percepisce i dividendi ed il credito di imposta non e' a tal titolo soggetta all'imposta italiana. (4) (a) Un residente del Regno Unito che riceve dividendi da una societa' residente dell'Italia - fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo (b) del presente paragrafo - ha diritto, se e' il beneficiario effettivo dei dividendi, al credito d'imposta con riguardo a tali dividendi cui una persona fisica residente dell'Italia avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa deduzione dell'imposta prevista nel sub-paragrafo (b) del paragrafo (2) del presente articolo. Questa disposizione non si applica se la persona che percepisce i dividendi ed il credito di imposta non e' a tal titolo soggetta all'imposta del Regno Unito. (b) Le disposizioni del sub-paragrafo (a) del presente paragrafo non si applicano quando il beneficiario effettivo dei dividendi e' una societa' che controlla da sola od insieme ad una o piu' societa' collegate, direttamente o indirettamente, il 10% o piu' del potere di voto nella societa' che paga i dividendi. In tal caso, una societa' residente del Regno Unito che riceve dividendi da una societa' residente dell'Italia ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria effettiva dei dividendi, ad un credito di imposta pari alla meta' del credito d'imposta cui una persona fisica residente in Italia avrebbe diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa deduzione dell'imposta prevista al sub-paragrafo (a) del paragrafo (2) del presente articolo ed a condizione che la societa' la quale riceve i dividendi ed il credito d'imposta sia a tal titolo soggetta all'imposta del Regno Unito. Ai fini del presente sub-paragrafo, due societa' si considerano collegate se una di esse controlla, direttamente o indirettamente, piu' del 50 per cento del potere di voto nell'altra societa' oppure una terza societa' controlla piu' del 50 per cento del potere di voto di entrambe. (c) I crediti di imposta previsti ai sub-paragrafi (a) e (b) del presente paragrafo sono considerati dividendi ai fini del presente articolo. (5) Le disposizioni dei sub-paragrafi (b) e (c) del paragrafo (3) e dei sub-paragrafi (a) e (b) paragrafo (4) del presente articolo non si applicano a meno che la persona che percepisce i dividendi dimostri (su richiesta dell'autorita' competente, rispettivamente, del Regno Unito o dell'Italia all'atto della ricezione di un'istanza da parte di detta persona per ottenere il credito di imposta nei confronti dell'imposta sui redditi rispettivamente del Regno Unito o italiana ad essa applicabile ovvero il rimborso del credito per la parte eccedente detta imposta sui redditi) che la partecipazione per la quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede, per ragioni commerciali oppure nell'ambito dell'ordinaria attivita' di fare o gestire investimenti e che tale acquisizione non costitutiva il fine specifico o uno dei fini specifici del conseguimento del credito d'imposta previsto al sub-paragrafo (b) al sub-paragrafo (c) del paragrafo (3) o dei sub-paragrafi (a) e (b) del paragrafo (4) del presente articolo, a seconda del caso. (6) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. (7) Le disposizioni del paragrafo (1) e dei paragrafi (2), (3) o (4) del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui e' residente la societa' che paga i dividendi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. (8) Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti,sugli utili non distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. (9) Se il beneficiario effettivo di un dividendo, residente di uno Stato contraente, possiede il 10 per cento o piu' della classe delle azioni per le quali viene pagato il dividendo, le disposizioni dei paragrafi (2), (3) o (4), a seconda del caso, del presente articolo non si applicano nei limiti in cui: (a) il dividendo stesso puo' essere stato pagato soltanto con utili che la societa' distributrice ha realizzato o con altri redditi che essa ha ricevuto in un periodo anteriore ai 12 mesi precedenti la "data rilevante"; e (b) le azioni per le quali il dividendo viene pagato non sono state possedute in modo continuativo per un periodo di 12 mesi precedenti la data di delibera di distribuzione dei dividendi. Ai fini del presente paragrafo il termine "data rilevante" designa la data in cui il beneficiario effettivo dei dividendi e' divenuto proprietario del 10 per cento o piu' della classe di azioni in questione. Il presente paragrafo non si applica se il beneficiario effettivo dei dividendi dimostra che le azioni erano state acquistate, in buona fede, per ragioni commerciali e non essenzialmente al fine di ottenere i benefici del presente articolo.