(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
                              Dividendi 
(1) I dividendi  pagati  da  una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
imponibili in detto altro Stato. 
(2) Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato
contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in
conformita' alla legislazione di detto Stato ma, se  la  persona  che
percepisce i dividendi  ne  e'  l'effettivo  beneficiario,  l'imposta
cosi' applicata non puo' eccedere: 
(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se  l'effettivo
beneficiario  e'  una   societa'   che   controlla   direttamente   o
indirettamente, almeno il 10 per  cento  del  potere  di  voto  della
societa' che paga i dividendi; 
(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in  tutti  gli
altri casi. 
Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della  societa'  per  gli
utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
(3) Fino a quando una persona fisica residente  nel  Regno  Unito  ha
diritto, secondo la legislazione  del  Regno  Unito,  ad  un  credito
d'imposta sui dividendi pagati da una societa' che e'  residente  nel
Regno Unito, il paragrafo (2) del presente articolo non si applica ai
dividendi pagati da una societa' che e' residente del Regno Unito  ad
un residente dell'Italia.  In  tal  caso  si  applicano  le  seguenti
disposizioni del presente paragrafo: 
(a) (i)  Se  un  residente  dell'Italia  ha  diritto  ad  un  credito
d'imposta su tali  dividendi  ai  sensi  del  sub-paragrafo  (b)  del
presente paragrafo, anche il Regno Unito puo',  in  conformita'  alla
propria legislazione, prelevare l'imposta sul totale dell'ammontare o
del valore di  tali  dividendi  e  dell'ammontare  di  detto  credito
d'imposta con una aliquota che non eccede il 15 per cento. 
(ii) Se un residente dell'Italia ha diritto ad un  credito  d'imposta
su tali  dividendi  ai  sensi  del  sub-paragrafo  (c)  del  presente
paragrafo, anche il Regno Unito puo',  in  conformita'  alla  propria
legislazione, prelevare l'imposta sul  totale  dell'ammontare  o  del
valore di tali dividendi e dell'ammontare di detto credito  d'imposta
con un'aliquota che non eccede il 5 per cento. 
(iii) Fatta eccezione per quanto previsto nei sub-paragrafi (a) (i) e
(a) (ii) del presente paragrafo, i dividendi pagati da  una  societa'
residente del Regno Unito ad un residente dell'Italia che ne  sia  il
beneficiario effettivo sono esenti da qualsiasi imposta che nel Regno
Unito e' applicabile ai dividendi. 
(b) Un residente dell'Italia che riceve dividendi da una societa' che
e' residente del Regno Unito ha diritto, fatte salve le  disposizioni
del sub-paragrafo (c) del presente paragrafo ed a condizione che egli
sia il beneficiario effettivo dei dividendi, al credito d'imposta con
riguardo a tali dividendi cui una persona fisica residente del  Regno
Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i dividendi stessi, ed
al pagamento di ogni eccedenza di  tale  credito  d'imposta  rispetto
all'imposta dovuta nel Regno Unito. 
(c) Le disposizioni del sub-paragrafo (b) del presente paragrafo  dei
dividendi e', o e' associato ad, una societa' che controlla  da  sola
od  insieme  ad  una  o  piu'  societa'  collegate,  direttamente   o
indirettamente, il 10% o piu' del potere di voto nella  societa'  che
paga i dividendi. In tal caso, una societa' residente dell'Italia che
riceve dividendi da una  societa'  del  Regno  Unito  ha  diritto,  a
condizione che sia la beneficiaria effettiva  dei  dividendi,  ad  un
credito d'imposta pari alla meta' del  credito  di  imposta  cui  una
persona fisica residente nel Regno Unito  avrebbe  avuto  diritto  se
avesse ricevuto i dividendi stessi ed al pagamento di ogni  eccedenza
di tale credito  d'imposta  rispetto  all'imposta  dovuta  nel  Regno
Unito.  Ai  fini  del  presente  sub-paragrafo,   due   societa'   si
considerano collegate  se  una  di  esse  controlla,  direttamente  o
indirettamente, piu' del cento del potere di voto di entrambe. 
(d) Il presente paragrafo non si applica se la persona che percepisce
i dividendi ed il credito di imposta non e'  a  tal  titolo  soggetta
all'imposta italiana. 
(4) (a) Un residente del Regno Unito  che  riceve  dividendi  da  una
societa' residente dell'Italia -  fatte  salve  le  disposizioni  del
sub-paragrafo (b) del presente paragrafo  -  ha  diritto,  se  e'  il
beneficiario  effettivo  dei  dividendi,  al  credito  d'imposta  con
riguardo  a  tali  dividendi  cui  una   persona   fisica   residente
dell'Italia avrebbe avuto  diritto  se  avesse  ricevuto  gli  stessi
dividendi, previa deduzione dell'imposta prevista  nel  sub-paragrafo
(b) del paragrafo (2) del presente articolo. 
Questa disposizione non si applica se la  persona  che  percepisce  i
dividendi ed il credito di imposta  non  e'  a  tal  titolo  soggetta
all'imposta del Regno Unito. 
(b) Le disposizioni del sub-paragrafo (a) del presente paragrafo  non
si applicano quando il beneficiario effettivo dei  dividendi  e'  una
societa' che controlla da sola od insieme  ad  una  o  piu'  societa'
collegate, direttamente o indirettamente, il 10% o piu' del potere di
voto nella societa' che paga i dividendi. In tal caso,  una  societa'
residente del Regno  Unito  che  riceve  dividendi  da  una  societa'
residente  dell'Italia  ha  diritto,  a   condizione   che   sia   la
beneficiaria effettiva dei dividendi, ad un credito di  imposta  pari
alla meta' del credito d'imposta cui una persona fisica residente  in
Italia avrebbe diritto  se  avesse  ricevuto  gli  stessi  dividendi,
previa deduzione  dell'imposta  prevista  al  sub-paragrafo  (a)  del
paragrafo (2) del presente articolo ed a condizione che  la  societa'
la quale riceve i dividendi ed il credito d'imposta sia a tal  titolo
soggetta all'imposta del Regno Unito. 
Ai fini del  presente  sub-paragrafo,  due  societa'  si  considerano
collegate se una di esse controlla,  direttamente  o  indirettamente,
piu' del 50 per cento del potere di voto nell'altra  societa'  oppure
una terza societa' controlla piu' del 50 per cento del potere di voto
di entrambe. 
(c) I crediti di imposta previsti ai  sub-paragrafi  (a)  e  (b)  del
presente paragrafo sono considerati dividendi ai  fini  del  presente
articolo. 
(5) Le disposizioni dei sub-paragrafi (b) e (c) del paragrafo  (3)  e
dei sub-paragrafi (a) e (b) paragrafo (4) del presente  articolo  non
si applicano a  meno  che  la  persona  che  percepisce  i  dividendi
dimostri (su richiesta  dell'autorita'  competente,  rispettivamente,
del Regno Unito o dell'Italia all'atto della ricezione di  un'istanza
da parte di detta persona per ottenere  il  credito  di  imposta  nei
confronti dell'imposta sui redditi rispettivamente del Regno Unito  o
italiana ad essa applicabile ovvero il rimborso del  credito  per  la
parte eccedente detta imposta sui redditi) che la partecipazione  per
la quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da  tale
persona, in buona fede, per ragioni  commerciali  oppure  nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di fare o gestire investimenti  e  che  tale
acquisizione non  costitutiva  il  fine  specifico  o  uno  dei  fini
specifici  del  conseguimento  del  credito  d'imposta  previsto   al
sub-paragrafo (b) al  sub-paragrafo  (c)  del  paragrafo  (3)  o  dei
sub-paragrafi (a) e (b) del paragrafo (4) del  presente  articolo,  a
seconda del caso. 
(6) Ai fini del presente articolo il termine  "dividendi"  designa  i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi di  altre  quote  sociali  assoggettati  al  medesimo  regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello  Stato
di cui e' residente la societa' distributrice. 
(7) Le disposizioni del paragrafo (1) e dei paragrafi (2), (3) o  (4)
del  presente  articolo  non  si  applicano  nel  caso  in   cui   il
beneficiario  effettivo  dei  dividendi,  residente  di   uno   Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui e'  residente
la societa' che paga  i  dividendi  sia  un'attivita'  commerciale  o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,  sia
una libera professione mediante una base  fissa  ivi  situata,  e  la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, i dividendi  sono  imponibili  in  detto  altro
Stato contraente secondo la propria legislazione. 
(8) Qualora una societa' residente di  uno  Stato  contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione  o  ad  una  base  fissa
situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a  titolo
di  imposizione  degli  utili   non   distribuiti,sugli   utili   non
distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili
non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla societa', anche se
i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto
o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. 
(9) Se il beneficiario effettivo di un dividendo,  residente  di  uno
Stato contraente, possiede il 10 per cento o piu' della classe  delle
azioni per le quali viene pagato il dividendo,  le  disposizioni  dei
paragrafi (2), (3) o (4), a seconda del caso, del  presente  articolo
non si applicano nei limiti in cui: 
(a) il dividendo stesso puo' essere stato pagato soltanto  con  utili
che la societa' distributrice ha realizzato o con altri  redditi  che
essa ha ricevuto in un periodo anteriore ai 12 mesi precedenti la 
"data rilevante"; e 
(b) le azioni per le quali il dividendo viene pagato non  sono  state
possedute in modo continuativo per un periodo di 12  mesi  precedenti
la data di delibera di distribuzione dei dividendi. 
Ai fini del presente paragrafo il termine "data rilevante" designa la
data in cui il  beneficiario  effettivo  dei  dividendi  e'  divenuto
proprietario del 10 per cento  o  piu'  della  classe  di  azioni  in
questione. Il presente paragrafo non si applica  se  il  beneficiario
effettivo  dei  dividendi  dimostra  che  le   azioni   erano   state
acquistate,  in  buona  fede,   per   ragioni   commerciali   e   non
essenzialmente al fine di ottenere i benefici del presente articolo.