Articolo 11 Interessi (1) Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. (2) Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. (3) Nonostante le disposizioni del paragrafo (2) del presente articolo, gli interessi menzionati nel paragrafo (1) del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui e' residente la persona che riceve gli interessi, se detta persona e' il beneficiario effettivo degli interessi e gli stessi sono pagati: (a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o (b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa. (4) Nonostante le disposizioni del paragrafo (2) del presente articolo, gli interessi di cui al paragrafo (1) del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale la persona che riceve gli interessi e' residente, quando tale persona e' il beneficiario effettivo degli interessi e: (a) il debitore degli interessi e' il primo Stato contraente di cui al paragrafo (1) del presente articolo o una delle sue suddivisioni politiche o ammnistrative o uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o uno dei suoi enti locali o organizzazioni o istituzioni del Governo o di un ente locale (per quanto riguarda il Regno Unito); o (b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto, garantito o assicurato dal secondo Stato contraente di cui al paragrafo (1) del presente articolo ("il secondo Stato contraente"), compresa la Societa' di Assicurazione ai Crediti per l'Esportazione, o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o da uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti locali o dal Dipartimento del Regno Unito di Garanzia dei Crediti all'Esportazione (Export Credits Guarantee Departement) (per quanto riguarda il Regno Unito) o da una pubblica istituzione del secondo Stato contraente. (5) Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito, ma non include i redditi considerati nell'articolo 10 della presente Convenzione. (6) Le disposizioni dei paragrafi (1), (2), (3) o (4), a seconda del caso, del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia una attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. (7) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. (8) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati eccede, per qualsiasi motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. (9) Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il credito generatore degli interessi era stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo e non, in buona fede, per ragioni commerciali. (10) Le riduzioni d'imposta previste ai paragrafi (2), (3) o (4), a seconda del caso, del presente articolo non si applicano se il beneficiario effettivo degli interessi e' esente da imposta per tali redditi nello Stato contraente di cui e' residente ed il predetto percipiente vende o sottoscrive un contratto per vendere la partecipazione da cui traggono origine gli interessi entro i tre mesi successivi alla data in cui il percipiente stesso ha acquistato siffatta partecipazione.