(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                              Interessi 
(1) Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
(2) Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in   conformita'   alla
legislazione di detto Stato, ma, se la  persona  che  percepisce  gli
interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta  cosi'  applicata
non  puo'  eccedere  il  10  per  cento  dell'ammontare  lordo  degli
interessi. 
(3)  Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  (2)  del  presente
articolo, gli interessi menzionati nel  paragrafo  (1)  del  presente
articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente  di  cui  e'
residente la persona che riceve gli interessi, se detta persona e' il
beneficiario effettivo degli interessi e gli stessi sono pagati: 
(a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, 
commerciali o scientifiche, o 
(b) in relazione alla  vendita  a  credito  di  merci  consegnate  da
un'impresa ad un'altra impresa. 
(4)  Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  (2)  del  presente
articolo, gli interessi di cui al paragrafo (1) del presente articolo
sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale la  persona
che riceve gli interessi e' residente,  quando  tale  persona  e'  il
beneficiario effettivo degli interessi e: 
(a) il debitore degli interessi e' il primo Stato contraente  di  cui
al paragrafo (1) del presente articolo o una delle  sue  suddivisioni
politiche o ammnistrative o uno dei  suoi  enti  locali  (per  quanto
riguarda l'Italia) o uno dei suoi  enti  locali  o  organizzazioni  o
istituzioni del Governo o di un ente locale (per quanto riguarda il 
Regno Unito); o 
(b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto,
garantito o  assicurato  dal  secondo  Stato  contraente  di  cui  al
paragrafo (1) del presente articolo ("il secondo Stato  contraente"),
compresa la Societa' di Assicurazione ai Crediti per  l'Esportazione,
o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o  da  uno
dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi
enti locali o dal  Dipartimento  del  Regno  Unito  di  Garanzia  dei
Crediti all'Esportazione (Export Credits Guarantee Departement)  (per
quanto riguarda il Regno Unito) o da  una  pubblica  istituzione  del
secondo Stato contraente. 
(5) Ai fini del presente articolo il termine  "interessi"  designa  i
redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico,  delle  obbligazioni  di
prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche'
ogni altro provento assimilabile, in base alla  legislazione  fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date  in
prestito, ma non include i redditi considerati nell'articolo 10 della
presente Convenzione. 
(6) Le disposizioni dei paragrafi (1), (2), (3) o (4), a seconda  del
caso, del presente articolo non si  applicano  nel  caso  in  cui  il
beneficiario  effettivo  degli  interessi,  residente  di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi sia una attivita' commerciale o industriale  per  mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata ed  il  credito  generatore
degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli
interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo  la
propria legislazione. 
(7) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato  contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione  od  una  base  fissa  per  le  cui  necessita'  viene
contratto il debito sul  quale  sono  pagati  gli  interessi  e  tali
interessi sono a carico della stabile  organizzazione  o  della  base
fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in
cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 
(8)  Se,  in  conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra
debitore e beneficiario effettivo o tra  ciascuno  di  essi  e  terze
persone, l'ammontare degli interessi  pagati  eccede,  per  qualsiasi
motivo,  quello  che  sarebbe  stato   convenuto   tra   debitore   e
beneficiario  effettivo  in   assenza   di   simili   relazioni,   le
disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo ammontare. In tal caso la parte eccedente dei  pagamenti
e' imponibile in conformita'  alla  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione. 
(9) Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  se  il
credito generatore degli interessi  era  stato  costituito  o  ceduto
essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo e non, in
buona fede, per ragioni commerciali. 
(10) Le riduzioni d'imposta previste ai paragrafi (2), (3) o  (4),  a
seconda del caso, del  presente  articolo  non  si  applicano  se  il
beneficiario effettivo degli interessi e' esente da imposta per  tali
redditi nello Stato contraente di cui e'  residente  ed  il  predetto
percipiente  vende  o  sottoscrive  un  contratto  per   vendere   la
partecipazione da cui traggono origine gli interessi entro i tre mesi
successivi alla data in  cui  il  percipiente  stesso  ha  acquistato
siffatta partecipazione.