(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
                          Utili di capitale 
(1) Gli utili che un residente di uno Stato contraente  ritrae  dalla
alienazione di beni immobili di cui  all'articolo  6  della  presente
Convenzione situati nell'altro Stato contraente, sono  imponibili  in
detto altro Stato. 
(2) Gli utili derivanti dalla  alienazione  di  beni  mobili  facenti
parte della proprieta' aziendale di una  stabile  organizzazione  che
un'impresa di uno Stato contraente ha  nell'altro  Stato  contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di  cui  dispone
un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente  per
l'esercizio di una libera professione, compresi gli  utili  derivanti
dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o  in  uno
con l'intera impresa) o di detta  fissa,  sono  imponibili  in  detto
altro Stato. 
(3) Gli utili derivanti dalla alienazione di  navi  o  di  aeromobili
impiegati  in  traffico  internazionale,  nonche'  dei  beni   mobili
relativi alla gestione di tali  navi  o  aeromobili  sono  imponibili
soltanto nello Stato contraente in  cui  e'  situata  la  sede  della
direzione effettiva dell'impresa. 
(4) Gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene  diverso
da quelli menzionati nei paragrafi precedenti del  presente  articolo
sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e'
residente. 
(5) Le disposizioni del  paragrafo  (4)  del  presente  articolo  non
pregiudicano  il  diritto  di  uno  Stato  contraente  di  prelevare,
conformemente alla propria legislazione,  una  imposta  sugli  utili,
derivanti dalla alienazione di un qualsiasi bene, realizzati  da  una
persona fisica che: 
(a) e' residente dell'altro Stato contraente; e 
(b) e' stata residente del predetto  primo  Stato  contraente  in  un
qualsiasi momento nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti 
l'alienazione del bene; e 
(c) non e' soggetta  ad  imposta  per  tali  utili  nell'altro  Stato
contraente.