Articolo 13 Utili di capitale (1) Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 della presente Convenzione situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. (2) Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta fissa, sono imponibili in detto altro Stato. (3) Gli utili derivanti dalla alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonche' dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. (4) Gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi precedenti del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente. (5) Le disposizioni del paragrafo (4) del presente articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di prelevare, conformemente alla propria legislazione, una imposta sugli utili, derivanti dalla alienazione di un qualsiasi bene, realizzati da una persona fisica che: (a) e' residente dell'altro Stato contraente; e (b) e' stata residente del predetto primo Stato contraente in un qualsiasi momento nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene; e (c) non e' soggetta ad imposta per tali utili nell'altro Stato contraente.