(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                       Professioni indipendenti 
(1) I redditi  che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'esercizio di una libera professione  o  di  altre  attivita'  di
carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno
che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una
base fissa per l'esercizio della sua attivita'. Se  egli  dispone  di
tale base fissa,  i  redditi  sono  imponibili  nell'altro  Stato  ma
unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base  fissa.
(2) L'espressione "libera professione" comprende  in  particolare  le
attivita'  indipendenti   di   carattere   scientifico,   letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.