(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
                          Lavoro subordinato 
(1) Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20  e  21  della
presente Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe  che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  riceve   in
corrispettivo di una attivita' dipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che tale attivita' non  venga  svolta  nell'altro
Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi  svolta,  le  remunerazioni
percepite a tal titolo sono imonibili in questo altro Stato. 
(2)  Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  (1)  del  presente
articolo, le remunerazioni che un residente di uno  Stato  contraente
riceve in corrispettivo di una attivita' dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: 
(a) il beneficiario soggiorna  nell'altro  Stato  per  un  periodo  o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni  nel  corso  di  un
qualsiasi anno fiscale; 
e 
(b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro 
che non e' residente dell'altro Stato; e 
(c) l'onere delle remunierazioni non  e'  sostenuto  da  una  stabile
organizzazione o da una base che il datore di  lavoro  ha  nell'altro
Stato. 
(3) Nonostante le disposizioni precedenti del presente  articolo,  le
remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi  o
d aeromobili impiegati in  traffico  internazionale  sono  imponibili
nello Stato contraente nel quale e' situata la sede  della  direzione
effettiva dell'impresa.