(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
                          Artisti e sportivi 
(1) Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della  presente
Convenzione, i redditi che  un  residente  di  uno  Stato  contraente
ritrae dalle sue prestazioni personali  esercitate  nell'altro  Stato
contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista  di
teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualita'  di
musicista, nonche' di sportivo sono imponibili in detto altro  Stato.
(2) Quando i redditi derivanti da prestazioni che  un  artista  dello
spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale  qualita'
sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo  sportivo
medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui
le  prestazioni  dell'artista  o  dello  sportivo  sono   esercitate,
nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15  della  presente
Convenzione.