(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
                          Funzioni pubbliche 
(1) (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa  o  da
un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o  a  detta  suddivisione  od  ente  locale,  sono
imponibili soltanto in questo Stato. 
(b)  Nononstante  le  disposizioni  del  sub-paragrafo  (1)  (a)  del
presente  articolo,  tali  remunerazioni  sono  imponibili   soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi  siano  resi  in  detto
Stato ed il beneficiario sia un residente di tale altro Stato che: 
(i) abbia la nazionalita' di detto Stato senza avere la nazionalita' 
del detto primo Stato; o 
(ii) senza avere la nazionalita'  del  detto  primo  Stato,  non  sia
divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di  rendervi  i
servizi. 
(2) (a) Le pensioni corrisposte da, o con fondi  costituiti  da,  uno
Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa
o da un suo ente locale ad una persona  fisica  in  corrispettivo  di
servizi resi a detto Stato o a detta  suddivisione  od  ente  locale,
sono imponibili soltanto in questo Stato. 
(b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo (2) (a) del presente
articolo, tali pensioni sono  imponibili  soltanto  nell'altro  Stato
contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato
e ne abbia la nazionalita'. 
(3) Le disposizioni  degli  articoli  15,  16  e  18  della  presente
Convenzione, si applicano alle remunerazioni  o  pensioni  pagate  in
corrispettivo  di  servizi  resi   nell'ambito   di   una   attivita'
industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.