ARTICOLO 2 Imposte considerate (1) Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: (a) per quanto concerne il Regno Unito: (i) l'imposta sul reddito (the income tax); (ii) l'imposta sulle societa' (the corporation tax); (iii) l'imposta sugli utili di capitale (the capital gains tax); (iv) l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (the petroleum revenue tax) (qui di seguito indicate quali "imposta del Regno Unito"). (b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (II) l'imposta sul reddito dele persone giuridiche; (iii) l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). (2) La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite da ciascuno Stato contraente dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di detto Stato contraente indicate nel paragrafo (1) del presente Articolo. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.