(Convenzione - art. 2)
                              ARTICOLO 2 
                         Imposte considerate 
(1) Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: 
(a) per quanto concerne il Regno Unito: 
(i) l'imposta sul reddito (the income tax); 
(ii) l'imposta sulle societa' (the corporation tax); 
(iii) l'imposta sugli utili di capitale (the capital gains tax); 
(iv) l'imposta sul reddito  derivante  dal  petrolio  (the  petroleum
revenue tax) 
(qui di seguito indicate quali "imposta del Regno Unito"). 
(b) per quanto concerne l'Italia: 
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
(II) l'imposta sul reddito dele persone giuridiche; 
(iii) l'imposta locale sui redditi; 
ancorche' riscosse mediante  ritenuta  alla  fonte  (qui  di  seguito
indicate quali "imposta italiana"). 
(2) La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte  future
di natura identica o analoga che verranno istituite da ciascuno Stato
contraente dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o  in
sostituzione delle imposte di detto  Stato  contraente  indicate  nel
paragrafo (1) del presente Articolo. Le  autorita'  competenti  degli
Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate
alle rispettive legislazioni fiscali.