(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                              Insegnanti 
(1) Una persona fisica che soggiorna in uno  degli  Stati  contraenti
per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o  di
effettuare ricerche presso una universita', collegio o altro  analogo
istituto di istruzione riconosciuto di detto Stato contraente  e  che
e', o era  immediatamente  prima  di  tale  soggiorno,  un  residente
dell'altro Stato contraente, e' esente da imposizione nel detto primo
Stato contraente per le remunerazioni che  riceve  in  dipendenza  di
tali attivita' di insegnamento o di ricerca per un  periodo  che  non
superi due anni dalla data in cui egli abbia soggiornato per la prima
volta in detto Stato per tali scopi. 
(2) Il presente articolo si applica soltanto ai redditi derivanti  da
attivita' di  ricerca  qualora  tale  ricerca  sia  effettuata  dalla
persona  fisica  nel  pubblico   interesse   e   non   principalmente
nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.