(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                        Studenti e apprendisti 
Le somme che uno studente  o  un  apprendista  il  quale  e',  o  era
immediatamente prima di  soggiornare  in  uno  Stato  contraente,  un
residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato
contraente al solo scopo di compiervi i suoi  studi  o  di  attendere
alla propria formazione  professionale,  riceve  per  sopperire  alle
spese di mantenimento, di istruzione o di  formazione  professionale,
non sono imponibili in detto primo Stato a condizione che tali  somme
provengano da fonti situate fuori di questo Stato.