(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                            Altri redditi 
(1) Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato  contraente,
qualsiasi ne sia la  prevenienza,  esclusi  i  redditi  derivanti  da
associazioni commerciali (trusts) o da eredita'  giacenti  nel  corso
della  loro  amministrazione,  che  non  sono  stati  trattati  negli
articoli  precedenti  della  presente  Convenzione,  sono  imponibili
soltanto in detto Stato. 
(2) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente  articolo  non  si
applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai  beni  immobili
definiti  nel  paragrafo   (2)   dell'articolo   6   della   presente
Convenzione, qualora il beneficiario di tali redditi residente di uno
Stato  contraente  eserciti  nell'altro  Stato  contraente  sia   una
attivita'  commerciale  o  industriale  per  mezzo  di  una   stabile
organizzazione ivi situata sia una libera  professione  mediante  una
base fissa ivi situata, ed il  diritto  od  il  bene  produttivo  del
reddito si ricolleghi  effettivamente  ad  esse.  In  tal  caso,  gli
elementi di reddito sono imponibili in detto altro  Stato  contraente
secondo la propria legislazione.