(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
               Disposizioni varie applicabili a talune 
                        attivita' di alto mare 
(1) Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  nonostante
ogni altra disposizione della presente Convenzione. 
(2) Ai fini del presente articolo il termine "attivita' di alto mare"
(offshore activities)  designa  le  attivita'  svolte  in  alto  mare
(offshore) connesse alla esplorazione ed allo sfruttamento del  fondo
e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali situati in  uno
Stato contraente. 
(3) Se un'impresa di uno Stato contraente svolge  attivita'  di  alto
mare nell'altro Stato contraente, si considera che  essa  esecita  la
propria attivita' in detto altro  Stato  per  mezzo  di  una  stabile
organizzazione ivi situata. 
(4) Le disposizioni del paragrafo (3) del presente  articolo  non  si
applicano se le attivita' di alto mare sono svolte  nell'altro  Stato
per un periodo o periodi che non oltrepassano  in  totale  30  giorni
nell'arco di 12 mesi. Ai fni del presente paragrafo: 
(a) se un'impresa che svolge attivita' di alto mare nell'altro  Stato
e'  associata  ad  un'altra   impresa   che   vi   svolge   attivita'
sostanzialmente analoghe, si considera che la  prima  impresa  svolga
tutte le attivita' esercitate dalla seconda impresa, fatta  eccezione
del caso in cui dette attivita' siano esercitate contestualmente come
proprie attivita'; 
(b) si considera che un'impresa e' associata ad un'altra  impresa  se
una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale dell'altra oppure se le  medesime  persone
partecipano,  direttamente  o  indirettamente,  alla  direzione,   al
controllo o al capitale di entrambe le imprese. 
(5) Se un residente di uno Stato contraente svolge attivita' di  alto
mare nell'altro Stato contraente consistenti  nell'esercizio  di  una
libera professione o di altre attivita' di carattere indipendente, si
considera che tale residente eserciti dette attivita'  con  una  base
fissa nell'altro Stato contraente. Tuttavia,  il  presente  paragrafo
non si applica se le attivita' in questione  sono  svolte  nell'altro
Stato contraente per un periodo o periodi  che  non  oltrepassano  in
totale 30 giorni nell'arco di 12 mesi. 
(6) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe  che  un
residente di uno Stato  cotraente  riceve  in  corrispettivo  di  una
attivita' dipendente connessa con attivita' di alto  mare  nell'altro
Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato se l'attivita'
dipendente e' svolta in alto mare in detto altro Stato. Tuttavia,  il
presente paragrafo non si applica se l'attivita' dipendente e' svolta
nell'altro  Stato  contraente  per  un  periodo  o  periodi  che  non
oltrepassano 30 giorni nell'arco di 12 mesi.