Articolo 23 Disposizioni varie applicabili a talune attivita' di alto mare (1) Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione. (2) Ai fini del presente articolo il termine "attivita' di alto mare" (offshore activities) designa le attivita' svolte in alto mare (offshore) connesse alla esplorazione ed allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali situati in uno Stato contraente. (3) Se un'impresa di uno Stato contraente svolge attivita' di alto mare nell'altro Stato contraente, si considera che essa esecita la propria attivita' in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. (4) Le disposizioni del paragrafo (3) del presente articolo non si applicano se le attivita' di alto mare sono svolte nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 30 giorni nell'arco di 12 mesi. Ai fni del presente paragrafo: (a) se un'impresa che svolge attivita' di alto mare nell'altro Stato e' associata ad un'altra impresa che vi svolge attivita' sostanzialmente analoghe, si considera che la prima impresa svolga tutte le attivita' esercitate dalla seconda impresa, fatta eccezione del caso in cui dette attivita' siano esercitate contestualmente come proprie attivita'; (b) si considera che un'impresa e' associata ad un'altra impresa se una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale dell'altra oppure se le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di entrambe le imprese. (5) Se un residente di uno Stato contraente svolge attivita' di alto mare nell'altro Stato contraente consistenti nell'esercizio di una libera professione o di altre attivita' di carattere indipendente, si considera che tale residente eserciti dette attivita' con una base fissa nell'altro Stato contraente. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica se le attivita' in questione sono svolte nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 30 giorni nell'arco di 12 mesi. (6) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato cotraente riceve in corrispettivo di una attivita' dipendente connessa con attivita' di alto mare nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato se l'attivita' dipendente e' svolta in alto mare in detto altro Stato. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica se l'attivita' dipendente e' svolta nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano 30 giorni nell'arco di 12 mesi.