(Convenzione - art. 24)
                             ARTICOLO 24 
                Eliminazione della doppia imposizione 
(1) La doppia imposizione dei redditi sara' eliminata in  conformita'
ai seguenti paragrafi del presente articolo. 
(2) Fatte salve le disposizioni della legislazione  del  Regno  Unito
concernenti la concessione di una deduzione  dall'imposta  del  Regno
Unito dell'imposta dovuta in un paese diverso dal  Regno  Unito  (che
non modificano il principio generale qui previsto): 
(a) l'imposta italiana dovuta ai sensi  della  legislazione  italiana
conformemente alla presente Convenzione,  sia  direttamente  che  per
detrazione, sugli utili o redditi provenienti da fonti site in Italia
(fatta eccezione nel caso dei dividendi,  dell'imposta  dovuta  sugli
utili con i quali sono pagati  i  dividendi  stessi)  e'  ammessa  in
deduzione dall'imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi utili o
redditi per i quali e' stata calcolata l'imposta italiana; 
(b) nel caso di dividendi pagati da una societa' residente in  Italia
ad una societa' residente nel Regno Unito che controlla  direttamente
o indirettamente almeno il 10 per cento  del  potere  di  voto  nella
societa' che paga i dividendi, la deduzione tiene conto (in  aggiunta
a qualsiasi imposta italiana deducibile ai  sensi  del  sub-paragrafo
(a)  del  presente  paragrafo)  dell'imposta  italiana  dovuta  dalla
societa' sugli utili con  i  quali  sono  stati  pagati  i  dividendi
stessi. 
(3) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono
imponibili nel Regno Unito, l'Italia nel calcolare le proprie imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 della  presente  Convenzione,
puo' includere nella base imponibile di tali imposte  detti  elementi
di  reddito,  a  meno  che  espresse  disposizioni   della   presente
Convenzione non stabiliscono diversamente. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta  sui  redditi  pagata
nel Regno Unito, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere  la
quota di  imposta  italiana  attribuibile  ai  predetti  elementi  di
reddito  nella  proporzione  in  cui  gli  stessi   concorrono   alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia nessuna deduzione  sara'
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in  Italia  ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta  su  richiesta  del
beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 
(4) Ai fini dei paragrafi (2) e (3) del presente articolo, gli  utili
e i redditi posseduti da un residente di  uno  stato  contraente  che
possono essere tassati nell'altro  Stato  contraente  in  conformita'
alla presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate
in detto altro Stato contraente.