ARTICOLO 24 Eliminazione della doppia imposizione (1) La doppia imposizione dei redditi sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. (2) Fatte salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la concessione di una deduzione dall'imposta del Regno Unito dell'imposta dovuta in un paese diverso dal Regno Unito (che non modificano il principio generale qui previsto): (a) l'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sugli utili o redditi provenienti da fonti site in Italia (fatta eccezione nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi stessi) e' ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi utili o redditi per i quali e' stata calcolata l'imposta italiana; (b) nel caso di dividendi pagati da una societa' residente in Italia ad una societa' residente nel Regno Unito che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del potere di voto nella societa' che paga i dividendi, la deduzione tiene conto (in aggiunta a qualsiasi imposta italiana deducibile ai sensi del sub-paragrafo (a) del presente paragrafo) dell'imposta italiana dovuta dalla societa' sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. (3) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Regno Unito, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscono diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Regno Unito, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. (4) Ai fini dei paragrafi (2) e (3) del presente articolo, gli utili e i redditi posseduti da un residente di uno stato contraente che possono essere tassati nell'altro Stato contraente in conformita' alla presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato contraente.