(Convenzione - art. 25)
                             ARTICOLO 25 
                         Non-discriminazione 
(1) I  nazionali  di  uno  Stato  contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino  nella
stessa situazione. 
(2) L'imposizione di una stabile organizzazione che  una  impresa  di
uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non  deve  essere
in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. Tale
disposizione non  puo'  essere  interpretata  nel  senso  che  faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residente  dell'altro
Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e
le riduzioni di imposta che  esso  accorda  ai  propri  residenti  in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi  di  famiglia  o  ad
ogni altra circostanza di carattere personale. 
(3) Fatta salva l'applicazione delle  disposizioni  dell'articolo  9,
del paragrafo (8) dell'articolo 11 o del paragrafo (6)  dell'articolo
12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da una  impresa  di  uno  Stato  contraente  ad  un  residente
dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della 
determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse 
condizioni in cui  sarebbero  deducibili  se  fossero  pagati  ad  un
residente di detto primo Stato. 
(4) Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o
in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o  controllato  da
uno  o  piu'  residenti  dell'altro  Stato   contraente,   non   sono
assoggettate in detto primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad
essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono  o  potranno
essere assoggettate le imprese della stessa  natura  di  detto  primo
Stato. 
(5) Le disposizioni del presente articolo si applicano  alle  imposte
di ogni genere e denominazione.