ARTICOLO 25 Non-discriminazione (1) I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. (2) L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. Tale disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residente dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia o ad ogni altra circostanza di carattere personale. (3) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo (8) dell'articolo 11 o del paragrafo (6) dell'articolo 12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato. (4) Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate in detto primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le imprese della stessa natura di detto primo Stato. (5) Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere e denominazione.