(Convenzione - art. 26)
                             ARTICOLO 26 
                         Procedura amichevole 
(1) Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure
adottate da uno o da  entrambi  gli  Stati  contraenti  comportano  o
comporteranno per lui una imposizione non conforme alle  disposizioni
della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai  ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati,  sottoporre  il
suo caso all'autorita' competente dello Stato contraente  di  cui  e'
residente. 
(2) L'autorita' competente, se il ricorso appare fondato  e  se  essa
non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del
suo meglio per regolare il caso per via  di  amichevole  composizione
con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente,  al  fine  di
evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 
(3) Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno  del  loro
meglio  per  risolvere  per  via  di   amichevole   composizione   le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione. 
(4)  Le  autorita'  competenti  degli   Stati   contraenti   potranno
comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad  un  accordo
come indicato nei paragrafi precedenti.