ARTICOLO 27 Scambio di informazioni (1) Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, ed in particolare per prevenire l'evasione o le frodi fiscali e per agevolare l'operativita' delle norme contro l'elusione. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi incaricate dall'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorita' sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorita' potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. (2) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; (b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; (c) di trasmettere informazioni che potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.