(Convenzione - art. 28)
                             ARTICOLO 28 
       Membri delle missioni diplomatiche o permanenti e degli 
                           uffici consolari 
Le  disposizioni  della  presente  Convenzione  non  pregiudicano   i
privilegi  fiscali  di  cui  beneficiano  i  membri  delle   missioni
diplomatiche o permanenti o degli uffici consolari  in  virtu'  delle
regole generali del diritto internazionale o  delle  disposizioni  di
accordi particolari.