(Convenzione - art. 29)
                             ARTICOLO 29 
                               Rimborsi 
(1) L'imposta riscossa in uno Stato contraente mediante ritenuta alla
fonte e' rimborsata su domanda del, o per conto del,  contribuente  o
dello Stato del quale egli e' residente se tale residente ha  diritto
ad un rimborso di tale imposta in conformita' alle disposizioni della
presente Convenzione. 
(2) La domanda di rimborso deve essere presentata entro i termini 
stabiliti dalla legislazione dello Stato 
contraente nel quale l'imposta  e'  stata  prelevata  e  deve  essere
corredata di un attestato dello  Stato  contraente  -  del  quale  il
contribuente e' residente - certificante che sussistono le condizioni
richieste per aver diritto al rimborso. 
(3) Le autorita' competenti degli Stati  contraenti  stabiliranno  di
comune accordo, conformememente alle  disposizioni  dell'articolo  26
della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente
articolo.