(Convenzione - art. 3)
                              ARTICOLO 3 
                         Definizioni generali 
(1) Ai fini della presente Convenzione, a meno che  il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione: 
(a) il termine "Regno Unito" designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del
Nord, ivi comprese le zone al di  fuori  del  mare  territoriale  del
Regno Unito le quali in conformita' al  diritto  internazionale  sono
state  o  possono  in  futuro  essere  considerate,  ai  sensi  della
legislazione del Regno Unito  sulla  Piattaforma  Continentale,  come
zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Regno  Unito
riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonche' le loro  risorse
naturali; 
(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le
zone al di fuori del mare territoriale italiano le  quali,  ai  sensi
della legislazione italiana concernente la ricerca e lo  sfruttamento
delle risorse naturali, possono essere considerate  come  zone  nelle
quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti  il
fondo ed il sottusuolo marino, nonche' le loro risorse naturali; 
(c)  le  espressioni  "uno  Stato  contraente"   e   "l'altro   Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, il  Regno  Unito  o
l'Italia; 
(d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed
ogni altra associazione di persone, ma non comprende le  societa'  di
persone le quali non sono  considerate  persone  giuridiche  ai  fini
dell'impostazione in ciascuno Stato contraente; 
(e) il termine  "societa'"  designa  qualsiasi  persona  giuridica  o
qualsiasi  ente  che  e'  considerato  persona  giuridica   ai   fini
dell'imposizione. 
(f) le espressioni "impresa  di  uno  Stato  contraente"  e  "impresa
dell'altro Stato contraente" designano  rispettivamente  una  impresa
esercitata da un residente  di  uno  Stato  contraente  e  un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
(g) il termine "nazionale" designa: 
(i) per quanto concerne il Regno  Unito,  ogni  cittadino  del  Regno
Unito od ogni soggetto britannico che non possiede la cittadinanza di
ogni altro Paese o territorio  del  Commonwealth,  a  condizione  che
abbia il diritto di risiedere nel Regno Unito, nonche'  ogni  persona
giuridica, societa' di persone, associazione o altro ente  costituito
in conformita' alla legislazione in vigore nel Regno Unito; 
(ii) per quanto concerne l'Italia, ogni persona fisica  che  possiede
la cittadinanza italiana, nonche' ogni persona giuridica, societa' di
persone ed associazione costituita in conformita'  alla  legislazione
in vigore in Italia; 
(h) per "traffico internazionale" s'intende  qualsiasi  attivita'  di
trasporto effettuato per mezzo di una nave  o  di  un  aeromobile  da
parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in
uno Stato contraente,  ad  eccezione  del  caso  in  cui  la  nave  o
l'aeromobile  sia  impiegato  esclusivamente  tra  localita'  situate
nell'altro Stato contraente; 
(i) il termine "autorita' competente" designa, per quanto concerne il
Regno  Unito,  i  Commissioners  of  Island  Revenue   od   un   loro
rappresentante  autorizzato  e  per  quanto  concerne  l'Italia,   il
Ministero delle Finanze; 
(j)  il  termine  "imposta"  designa,  come  il  contesto   richiede,
l'imposta del Regno Unito o l'imposta italiana. 
(2) Per l'applicazione della presente Convenzione  da  parte  di  uno
Stato contraente le espressioni non diversamente  definite  hanno  il
significato che ad esse e' attribuito  dalla  legislazione  di  detto
Stato contraente relativa alle  imposte  di  detto  Stato  contraente
relativa alle imposte  oggetto  della  Convenzione,  a  meno  che  il
contesto non richieda una diversa interpretazione.