(Convenzione - art. 30)
                             ARTICOLO 30 
                          Entrata in vigore 
(1) La presente Convenzione  sara'  ratificata  e  gli  strumenti  di
ratifica saranno scambiati non appena possibile. 
(2) La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo  la
data dello scambio  degli  strumenti  di  ratifica  ed  avra'  quindi
effetto: 
(a) nel Regno Unito: 
(i) con riferimento all'imposta sul reddito  ed  alla  imposta  sugli
utili di capitale, per ciascun anno d'accertamento che inizia  il,  o
successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello  in
cui ha avuto lo scambio degli strumenti di ratifica; 
(ii) con riferimento all'imposta sulle  societa',  per  ciascun  anno
finanziario che inizia il, o successivamente al, 1  aprile  dell'anno
solare successivo a quello in cui ha avuto  luogo  lo  scambio  degli
strumenti di ratifica; 
(iii) con riferimento all'imposta sul reddito derivante dal petrolio,
per ciascun periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1 
gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo
scambio degli strumenti di ratifica; 
(b) in Italia: 
con riferimento ai redditi imponibili per  i  periodi  d'imposta  che
iniziano  il,  o  successivamente  al,  1  gennaio  dell'anno  solare
successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli  strumenti
di ratifica. 
(3) La vigente Convenzione  per  evitare  le  doppie  imposizioni  ed
impedire le evasioni  fiscali  in  materia  di  imposte  sul  reddito
firmata a Londra il 4 luglio 1960, ed il Protocollo che modifica tale
Convenzione, firmato a Londra il 28  aprile  1969,  sono  abrogati  e
cessano di avere effetto con riferimento alle imposte cui si  applica
la presente Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo
(2) del presente articolo.