(Convenzione - art. 31)
                             ARTICOLO 31 
                               Denuncia 
La presente Convenzione rimarra' in  vigore  fino  alla  denuncia  da
parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato  contraente  puo'
denunciare la Convenzione,  per  via  diplomatica,  notificandone  la
cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In  tal
caso, la Convenzione cessera' di avere effetto: 
(a) nel Regno Unito: 
(i)  con  riferimento  sul  reddito  e  all'imposta  sugli  utili  di
capitale,  per  ciascun  anno  di  accertamento  che  inizia  il,   o
successivamente al, 6 aprile dell'anno  solare  successivo  a  quello
della notifica; 
(ii) con riferimento all'imposta sulle  societa',  per  ciascun  anno
finanziario che inizia il, o successivamente al, 1o aprile  dell'anno
solare successivo a quello della notifica; 
(iii) con riferimento all'imposta sul reddito derivante dal petrolio,
per ciascun periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1o
gennaio dell'anno solare successivo a quello della notifica; 
(b) in Italia: 
con riferimento ai redditi imponibili per  i  periodi  d'imposta  che
iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno successivo  a
quello della notifica. 
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a  farlo,  dai
rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. 
Fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988 in duplice esemplare,  in  lingua
italiana ed inglese, entrambi i testi aventi eguale valore. 
    

      Per il Governo della                Per il Governo del Regno
      Repubblica italiana                 Unito di Gran Bretagna e
                                           d'Irlanda del Nord
    

              Parte di provvedimento in formato grafico