(Convenzione - art. 5)
                              ARTICOLO 5 
                        Stabile organizzazione 
(1)  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione  "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari  in  cui  un'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
(2) L'espressione "stabile organizzazione" comprende in  particolare:
(a) una sede di direzione; 
(b) una succursale; 
(c) un ufficio; 
(d) una officina; 
(e) un laboratorio; 
(f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o ogni altro
luogo di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali; 
(g)  un  cantiere  di  costruzione  o  di  montaggio  la  cui  durata
oltrepassa i dodici mesi. 
(3) Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
(a) si fa uso di una installazione  ai  soli  fini  di  deposito,  di
esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; 
(b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini
di deposito, di esposizione o di consegna; 
(c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini
della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
(d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare
merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 
(e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per  l'impresa,  ai  soli
fini  di  pubblicita',   di   fornire   informazioni,   di   ricerche
scientifiche  o  di  attivita'   analoghe   che   abbiano   carattere
preparatorio o ausiliario. 
(4) Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto  di  una
impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente  che  goda
di uno status indipendente, di cui  al  paragrafo  (5)  del  presente
articolo - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se
essa ha  ed  abitualmente  esercita  il  detto  Stato  di  potere  di
concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua
attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 
(5) Non si considera che un'impresa di uno Stato  contraente  ha  una
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo  fatto
che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un  mediatore,
di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che  goda
di uno status indipendente, a condizione che dette  persone  agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
(6) Il fatto che una  societa'  residente  di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato
(sia  per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  oppure  no)   non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.