(Convenzione - art. 6)
                              ARTICOLO 6 
                         Redditi immobiliari 
(1) I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni
immobili (compresi i redditi delle attivita'  agricole  o  forestali)
situati nell'altro Stato contraente sono imponibili  in  detto  altro
Stato. 
(2) L'espressione "beni immobili" ha il significato che  ad  essa  e'
attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui  i  beni  stessi
sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori,  le
scorte morte o vive delle imprese agricole  e  forestali,  nonche'  i
diritti ai quali si applicano le  disposizioni  del  diritto  privato
riguardanti la  proprieta'  fondiaria.  Sono,  altresi',  considerati
"beni immobili" l'usufrutto di beni immobili e i diritti  relativi  a
canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la  concessione  dello
sfruttamento  di  giacimenti  minerari,  sorgenti  ed  altre  risorse
naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non  sono  considerati
beni immobili. 
(3) Le disposizioni del  paragrafo  (1)  del  presente  articolo,  si
applicano ai redditi derivanti  dalla  utilizzazione  diretta,  dalla
locazione o dall'affitto nonche' da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili. 
(4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (3) del presente articolo  si
applicano anche ai redditi derivanti dai beni di una impresa  nonche'
ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera
professione.