(Convenzione - art. 7)
                              Articolo 7 
                         Utili delle imprese 
(1) Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente  sono  imponibili
soltanto in detto Stato, a meno  che  l'impresa  non  svolga  la  sua
attivita' nell'altro  Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal  modo  la  sua
attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma
soltanto nella misura in  cui  detti  utili  sono  attribuibili  alla
stabile organizzazione. 
(2) Fatte salve  le  disposizioni  del  paragrafo  (3)  del  presente
articolo, quando un'impresa di uno Stato  contraente  svolge  la  sua
attivita' nell'altro  Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile
organizzazione  ivi  situata,  in  ciascuno  Stato  contraente  vanno
attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili  che  si  ritiene
sarebbero stati da essa  conseguiti  se  si  fosse  trattato  di  una
impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o  analoghe
in  condizioni  identiche  o  analoghe  e   in   piena   indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 
(3) Nella determinazione degli utili di  una  stabile  organizzazione
sono  ammesse  in  deduzione  le  spese  direttamente  connesse   con
l'attivita' della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di
direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia  nello
Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 
(4) Nessun utile puo' essere attibuito ad una stabile  organizzazione
per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 
(5) Quando gli utili  comprendono  elementi  di  reddito  considerati
separatamente  in  altri  articoli  della  presente  Convenzione,  le
disposizioni di tali articoli non vengono modificate  da  quelle  del
presente articolo.