(Convenzione - art. 8)
                              Articolo 8 
                    Navigazione marittima e aerea 
(1) Gli utili derivanti dall'esercizio, in  traffico  internazionale,
di  navi  o  di  aeromobili  sono  imponibili  soltanto  nello  Stato
contraente in cui  e'  situata  la  sede  della  direzione  effettiva
dell'impresa. 
(2) Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di  navigazione
marittima e' situata a bordo di una nave,  detta  sede  si  considera
situata  nello  Stato  contraente  in   cui   si   trova   il   porto
d'immatricolazione della  nave,  oppure,  in  mancanza  di  un  porto
d'immatricolazione,  nello  Stato  contraente  di  cui  e'  residente
l'esercente della nave. 
(3) Le disposizioni  del  paragrafo  (1)  del  presente  articolo  si
applicano parimenti agli utili derivanti dalla  partecipazione  a  un
fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune  o  ad  un  organismo
internazionale di esercizio.