(Allegato)
Ministro Degli Affari Esteri 
S.E. 
The Rt. Hon. 
Sir Geoffrey Howe, QC, MP, 
Secretary of State for Foreign 
and Commonwealth Affairs of the 
United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland 
                                            Pallanza, 21 ottobre 1988 
Vostra Eccellenza, 
ho l'onore di accusare ricevuta della Nota in data odierna di  Vostra
Eccellenza del seguente tenore: 
"Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra il  Governo  del  Regno
Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda  del  Nord  ed  il  Governo  della
Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire  le
evasioni fiscali in materia di  imposte  sul  reddito  che  e'  stata
firmata in data odierna e di proporre per conto del Governo del Regno
Unito che ai fini di detta Convenzione resta inteso che: 
(1)  -  Nonostante  le  disposizioni  dell'articolo  30  (Entrata  in
vigore), l'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) avra'  effetto
con riferimento agli utili realizzati  nei  periodi  di  imposta  che
iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio 1974. 
(2) - Con riferimento al paragrafo (1)  dell'articolo  26  (Procedura
amichevole)  l'espressione  "indipendentemente  dai  ricosi  previsti
dalla legislazione nazionale" non deve essere interpretata nel  senso
che i termini previsti dalla legislazione nazionale non devono essere
osservati; un reclamo ai sensi dell'articolo 26 non puo' essere preso
in considerazione qulora il contribuente non abbia  avviato  l'azione
prescritta dalla legislazione nazionale per impedire la  scadenza  di
detti termini. 
(3) - Con ulteriore riferimento al  paragrafo  (1)  dell'articolo  26
(Procedura amichevole) tale disposizione non limita in alcun  modo  i
termini piu' ampi eventualmente previsti a tal  fine  in  favore  del
residente medesimo della legislazione dello Stato contraente  di  cui
lo stesso e' residente. 
(4) - Con riferimento al paragrafo (3) dell'articolo  29  (Rimborsi),
le disposizioni ivi contenute  non  devono  essere  interpretate  nel
senso  che  impediscono  alle  autorita'   competenti   degli   Stati
contraenti di stabilire  di  comune  accordo  procedure  diverse  per
l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla Convenzione. 
(5) - qualora in conformita' all'articolo 9 (Imprese associate) della
Convenzione, da parte di uno Stato contraente  venga  effettuata  una
rideterminazione  nei  confronti  di  una  persona,   l'altro   Stato
contraente, nella misura in cui riconosca che  tale  rideterminazione
rispecchia intese o condizioni  che  sarebbero  state  accettate  tra
persone indipendenti, attua  le  adeguate  variazioni  nei  confronti
delle persone che sono in relazione con  detta  persona  e  che  sono
soggette alla  giurisdizione  fiscale  di  detto  altro  Stato.  Tali
variazioni si effettueranno soltanto in  conformita'  alla  procedura
amichevole  di  cui  all'articolo  26  (Procedura  amichevole)  della
Convenzione ed al paragrafo 6 del presente Scambio di Note. 
(6) - Con riferimento all'articolo 26  (Procedura  amichevole)  della
Convenzione, resta inteso che variazioni di imposte in conformita'  a
detto  articolo  possono  essere  effettuate  soltanto  prima   della
determinazione definitiva di  tali  imposte.  Nel  caso  dell'Italia,
resta altresi' inteso  che  la  frase  precedente  significa  che  il
ricorso  alla  procedura  amichevole  non  esonera  il   contribuente
dall'obbligo di instaurare le procedure previste  dalla  legislazione
interna per risolvere le controversie fiscali. 
(7) - Con riferimento al paragrafo (7) dell'articolo 10  (Dividendi),
al paragrafo (6)  dell'articolo  11  (Interessi),  al  paragrafo  (4)
dell'articolo 12 (Canoni) ed al paragrafo (2) dell'articolo 22 (Altri
redditi),  l'ultima  frase  in  essi  contenuta   non   puo'   essere
interpretata nel senso che permetta di non tener conto dei principali
contenuti negli articoli 7 (Utili delle imprese)  e  14  (Professioni
indipendenti) della Convenzione. 
Se la suddetta proposta risulta  accettabile  da  parte  del  Governo
della Repubblica Italiana, ho l'onore di  proporre  che  la  presente
Nota e la relativa risposta di Vostra  Eccellenza  siano  considerate
come costituenti un Accordo tra i due Governi in questa  materia  che
entrera' in vigore alla stessa data della Convenzione". 
In risposta ho l'onore di dichiarare che il Governo italiano  accetta
la proposta che precede e che concorda  sul  fatto  che  la  Nota  di
Vostra Eccellenza e la presente risposta costituiscano un Accordo tra
il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito in questa  materia.
Voglia accettare, Vostra Eccellenza, l'assicurazione della  mia  piu'
alta considerazione. 

              Parte di provvedimento in formato grafico