Ministro Degli Affari Esteri S.E. The Rt. Hon. Sir Geoffrey Howe, QC, MP, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Pallanza, 21 ottobre 1988 Vostra Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Nota in data odierna di Vostra Eccellenza del seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito che e' stata firmata in data odierna e di proporre per conto del Governo del Regno Unito che ai fini di detta Convenzione resta inteso che: (1) - Nonostante le disposizioni dell'articolo 30 (Entrata in vigore), l'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) avra' effetto con riferimento agli utili realizzati nei periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio 1974. (2) - Con riferimento al paragrafo (1) dell'articolo 26 (Procedura amichevole) l'espressione "indipendentemente dai ricosi previsti dalla legislazione nazionale" non deve essere interpretata nel senso che i termini previsti dalla legislazione nazionale non devono essere osservati; un reclamo ai sensi dell'articolo 26 non puo' essere preso in considerazione qulora il contribuente non abbia avviato l'azione prescritta dalla legislazione nazionale per impedire la scadenza di detti termini. (3) - Con ulteriore riferimento al paragrafo (1) dell'articolo 26 (Procedura amichevole) tale disposizione non limita in alcun modo i termini piu' ampi eventualmente previsti a tal fine in favore del residente medesimo della legislazione dello Stato contraente di cui lo stesso e' residente. (4) - Con riferimento al paragrafo (3) dell'articolo 29 (Rimborsi), le disposizioni ivi contenute non devono essere interpretate nel senso che impediscono alle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla Convenzione. (5) - qualora in conformita' all'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione, da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le adeguate variazioni nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto altro Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 (Procedura amichevole) della Convenzione ed al paragrafo 6 del presente Scambio di Note. (6) - Con riferimento all'articolo 26 (Procedura amichevole) della Convenzione, resta inteso che variazioni di imposte in conformita' a detto articolo possono essere effettuate soltanto prima della determinazione definitiva di tali imposte. Nel caso dell'Italia, resta altresi' inteso che la frase precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere le controversie fiscali. (7) - Con riferimento al paragrafo (7) dell'articolo 10 (Dividendi), al paragrafo (6) dell'articolo 11 (Interessi), al paragrafo (4) dell'articolo 12 (Canoni) ed al paragrafo (2) dell'articolo 22 (Altri redditi), l'ultima frase in essi contenuta non puo' essere interpretata nel senso che permetta di non tener conto dei principali contenuti negli articoli 7 (Utili delle imprese) e 14 (Professioni indipendenti) della Convenzione. Se la suddetta proposta risulta accettabile da parte del Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la relativa risposta di Vostra Eccellenza siano considerate come costituenti un Accordo tra i due Governi in questa materia che entrera' in vigore alla stessa data della Convenzione". In risposta ho l'onore di dichiarare che il Governo italiano accetta la proposta che precede e che concorda sul fatto che la Nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta costituiscano un Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito in questa materia. Voglia accettare, Vostra Eccellenza, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. Parte di provvedimento in formato grafico