Art. 2 
  1.  I  compensi  spettanti  al  difensore  dell'imputato  minorenne
nominato ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990,
n. 217, ed al  difensore  ed  ai  consulenti  indicati  nel  comma  1
dell'art. 12 della legge stessa sono corrisposti mediante  ordinativi
di pagamento emessi  dal  dirigente  di  cancelleria  in  favore  dei
soggetti medesimi, previa iscrizione del provvedimento definitivo  di
liquidazione del  giudice  competente  al  registro  delle  spese  di
giustizia anticipate dall'erario in materia civile e  penale  modello
12. 
  2. Si applicano le  disposizioni  previste  dagli  articoli  454  e
seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
 
          Note all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 1, comma 5, della legge n. 217/1990
          e' il  seguente:  "5.  Nel  processo  penale  a  carico  di
          minorenni,  quando  l'interessato  non vi abbia provveduto,
          l'autorita'  procedente  nomina   un   difensore   cui   e'
          corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita'
          previste dalla presente  legge.  Lo  Stato  ha  diritto  di
          ripetere  le somme pagate nei confronti del minorenne e dei
          familiari che superano i limiti di reddito di cui  all'art.
          3".
             -  Per  il  testo  dell'art. 12, comma 1, della medesima
          legge n. 217/1990 si vedano le note alle premesse.
             -  Il  testo  vigente degli articoli 454, 455, 456, 457,
          458, 459,  460,  461,  462  e  463  del  R.D.  n.  827/1924
          (Regolamento      per      l'esecuzione     della     legge
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato) e' il seguente:
             "Art.  454.  -  Le  spese  di  giustizia  da anticiparsi
          dall'erario dello Stato a norma delle disposizioni  vigenti
          nei  procedimenti  penali e civili e le spese relative alle
          inchieste amministrative per gli infortuni degli operai sul
          lavoro   e   degli  infortuni  agricoli,  sono  pagate  dai
          procuratori  del  registro  coi  fondi  della  riscossione,
          dietro   ordini   o   decreti   spediti   dalle   autorita'
          giudiziarie, civili o  militari,  sulle  note  delle  spese
          conforme alle tariffe in vigore e secondo il disposto delle
          leggi. Tali ordini  o  decreti  devono  indicare  l'importo
          lordo,  le  ritenute  e la somma netta da corrispondersi al
          creditore.
             Quando  nel  comune  capoluogo  di mandamento non vi sia
          ufficio del  registro,  le  spese  di  giustizia  anzidette
          possono essere pagate dall'ufficio postale.
             Pero'    le    spese   relative   a   procedimenti   per
          contravvenzioni alle leggi sulle  dogane  e  sulle  imposte
          indirette  sono  pagate  coi  fondi della riscossione dagli
          agenti di dette amministrazioni.
             Al    pagamento   delle   analoghe   spese   riflettenti
          l'amministrazione dei  monopoli  industriali  provvedono  i
          magazzinieri di vendita mediante fondi della riscossione ed
          in mancanza coi fondi provvisti con aperture di credito.
             Art.  455.  -  I funzionari giudiziari sono responsabili
          dei  pagamenti  da  essi  ordinati,  e   sono   tenuti   al
          risarcimento  del danno che l'erario venisse a soffrire per
          gli errori e le irregolarita' delle loro disposizioni.
             Art.  456.  -  La  responsabilita' degli uffici postali,
          riguardo ai  pagamenti  per  spese  di  giustizia  da  essi
          eseguiti  a  mente dell'art.  454 del presente regolamento,
          sorge nel caso che essi manchino agli obblighi loro imposti
          dall'art.   94  del  regolamento  approvato  col  R.D.   10
          dicembre 1882, n. 1103.
             Art.  457.  -  I  procuratori  del registro, i contabili
          delle dogane ed i magazzinieri di  vendita,  esaminano  gli
          ordini  e  le  note  delle spese di giustizia col riscontro
          delle  relative  tariffe,  e  quando   nulla   abbiano   da
          osservare,  ne  fanno  il  pagamento  contro  quietanza dei
          creditori  data   nel   modo   prescritto   dall'art.   421
          apponendovi la loro firma nel modo indicato all'art. 423.
             Ove  rilevino  irregolarita'  negli  ordini, o errori di
          applicazione  della  tariffa,  sospendono  il  pagamento  e
          rinviano  gli  ordini colle loro osservazioni ai funzionari
          giudiziari che li hanno spediti.
             Se  questi  persistono  nell'ordine  emanato  i suddetti
          agenti  eseguiscono   il   pagamento   e   ne   riferiscono
          all'amministrazione   da   cui  dipendono,  la  quale,  ove
          riconosca  sussistenti  gli  errori  o   le   irregolarita'
          rilevate  dagli  agenti  stessi,  provvede  a termini degli
          articoli 147 e 165 del D.L. 23 dicembre 1865, n. 2701.
             Art.  458.  -  I  procuratori  del registro, i contabili
          delle dogane ed i magazzinieri di vendita sono solidalmente
          responsabili  con  i  funzionari giudiziari, quando abbiano
          omesso di adempiere le prescrizioni  e  gli  obblighi  loro
          imposti   dal   presente   regolamento  generale,  o  dalle
          discipline e dai regolamenti speciali sopra questa materia.
             Art.  459. - Appena eseguito il pagamento, i procuratori
          del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di
          vendita ne prendono nota in apposito registro descrivendovi
          uno per uno i documenti ricevuti.
             Gli  ordini  pagati e corredati dei rispettivi documenti
          sono descritti in una nota in  doppio  esemplare,  distinta
          per  ogni capitolo del bilancio a cui si riferisce la spesa
          per competenza e per residui.
             Un  esemplare  della  nota  viene  redatto  con tutte le
          indicazioni atte ad  identificare  il  pagamento  eseguito.
          Nell'altro  esemplare,  invece  la descrizione degli ordini
          puo' essere sommaria.
             Gli uffici postali debbono rimettere gli ordini pagati e
          documentati alla rispettiva direzione  compartimentale,  la
          quale provvede come ai precedenti commi.
             Tanto   i   contabili  finanziari  quanto  le  direzioni
          compartimentali delle poste trasmettono alle intendenze  le
          note  suindicate  coi relativi ordini entro il giorno dieci
          del mese successivo a  quello  in  cui  gli  ordini  furono
          estinti.
             Art. 460. - Le intendenze di finanza confrontano la nota
          con gli ordini e con le cedole di citazione,  accertano  la
          regolare  applicazione  delle  disposizioni  delle  leggi e
          delle tariffe ed ove rilevino irregolarita'  nei  pagamenti
          eliminano  le  corrispondenti  partite dalla nota medesima,
          quindi la registrano in apposito libro  dandovi  un  numero
          progressivo;  appongono sopra il secondo esemplare l'ordine
          di  rimborso  e  lo  restituiscono  ai  contabili  o   alle
          direzioni postali.
             L'ordine  di rimborso e' compreso nella fattura del piu'
          prossimo versamento da farsi per la riscossione di  entrate
          delle rispettive amministrazioni.
             Il  primo  esemplare della nota, con i relativi ordini e
          documenti, e' trattenuto dalle intendenze.
             Art.  461.  -  Le  sezioni  della  tesoreria provinciale
          accettano  in  versamento  come  qualunque   altro   titolo
          regolare  di  spesa le note con l'ordine di rimborso di cui
          all'articolo  precedente,   rilasciano   le   quietanze   e
          registrano  in  uscita  definitiva  a  proprio  credito  il
          corrispondente ammontare.
             Art.  462.  -  Le  intendenze  di  finanza riassumono in
          prospetti mensili, distintamente per ciascun agente  ed  in
          relazione a ciascun capitolo del bilancio, per competenza e
          residui, le note di cui all'art. 459 ammesse a rimborso  in
          ciascun  mese  ed entro i primi venticinque giorni del mese
          successivo trasmettono alle locali  ragionerie  provinciali
          dello  Stato,  in  unico  esemplare,  i prospetti medesimi,
          corredati delle note e dei documenti  giustificativi  delle
          spese.
             Le  predette  ragionerie eseguono i riscontri di propria
          competenza, richiedono la correzione degli errori  rilevati
          e  trasmettono, quindi, i prospetti, le note ed i documenti
          annessi alla Corte dei conti per la revisione definitiva.
             Art.   463.   -   La  Corte  dei  conti  procede,  anche
          saltuariamente,  alla   verificazione   e   revisione   dei
          suaccennati   prospetti   mensili  ed  ove  abbia  da  fare
          osservazioni,  le  comunica  alla  ragioneria.   Avute   le
          risposte e gli schiarimenti delibera definitivamente".