Art. 2 1. I compensi spettanti al difensore dell'imputato minorenne nominato ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed al difensore ed ai consulenti indicati nel comma 1 dell'art. 12 della legge stessa sono corrisposti mediante ordinativi di pagamento emessi dal dirigente di cancelleria in favore dei soggetti medesimi, previa iscrizione del provvedimento definitivo di liquidazione del giudice competente al registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale modello 12. 2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 454 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1, comma 5, della legge n. 217/1990 e' il seguente: "5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorita' procedente nomina un difensore cui e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'art. 3". - Per il testo dell'art. 12, comma 1, della medesima legge n. 217/1990 si vedano le note alle premesse. - Il testo vigente degli articoli 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462 e 463 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' il seguente: "Art. 454. - Le spese di giustizia da anticiparsi dall'erario dello Stato a norma delle disposizioni vigenti nei procedimenti penali e civili e le spese relative alle inchieste amministrative per gli infortuni degli operai sul lavoro e degli infortuni agricoli, sono pagate dai procuratori del registro coi fondi della riscossione, dietro ordini o decreti spediti dalle autorita' giudiziarie, civili o militari, sulle note delle spese conforme alle tariffe in vigore e secondo il disposto delle leggi. Tali ordini o decreti devono indicare l'importo lordo, le ritenute e la somma netta da corrispondersi al creditore. Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio del registro, le spese di giustizia anzidette possono essere pagate dall'ufficio postale. Pero' le spese relative a procedimenti per contravvenzioni alle leggi sulle dogane e sulle imposte indirette sono pagate coi fondi della riscossione dagli agenti di dette amministrazioni. Al pagamento delle analoghe spese riflettenti l'amministrazione dei monopoli industriali provvedono i magazzinieri di vendita mediante fondi della riscossione ed in mancanza coi fondi provvisti con aperture di credito. Art. 455. - I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati, e sono tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori e le irregolarita' delle loro disposizioni. Art. 456. - La responsabilita' degli uffici postali, riguardo ai pagamenti per spese di giustizia da essi eseguiti a mente dell'art. 454 del presente regolamento, sorge nel caso che essi manchino agli obblighi loro imposti dall'art. 94 del regolamento approvato col R.D. 10 dicembre 1882, n. 1103. Art. 457. - I procuratori del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di vendita, esaminano gli ordini e le note delle spese di giustizia col riscontro delle relative tariffe, e quando nulla abbiano da osservare, ne fanno il pagamento contro quietanza dei creditori data nel modo prescritto dall'art. 421 apponendovi la loro firma nel modo indicato all'art. 423. Ove rilevino irregolarita' negli ordini, o errori di applicazione della tariffa, sospendono il pagamento e rinviano gli ordini colle loro osservazioni ai funzionari giudiziari che li hanno spediti. Se questi persistono nell'ordine emanato i suddetti agenti eseguiscono il pagamento e ne riferiscono all'amministrazione da cui dipendono, la quale, ove riconosca sussistenti gli errori o le irregolarita' rilevate dagli agenti stessi, provvede a termini degli articoli 147 e 165 del D.L. 23 dicembre 1865, n. 2701. Art. 458. - I procuratori del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di vendita sono solidalmente responsabili con i funzionari giudiziari, quando abbiano omesso di adempiere le prescrizioni e gli obblighi loro imposti dal presente regolamento generale, o dalle discipline e dai regolamenti speciali sopra questa materia. Art. 459. - Appena eseguito il pagamento, i procuratori del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di vendita ne prendono nota in apposito registro descrivendovi uno per uno i documenti ricevuti. Gli ordini pagati e corredati dei rispettivi documenti sono descritti in una nota in doppio esemplare, distinta per ogni capitolo del bilancio a cui si riferisce la spesa per competenza e per residui. Un esemplare della nota viene redatto con tutte le indicazioni atte ad identificare il pagamento eseguito. Nell'altro esemplare, invece la descrizione degli ordini puo' essere sommaria. Gli uffici postali debbono rimettere gli ordini pagati e documentati alla rispettiva direzione compartimentale, la quale provvede come ai precedenti commi. Tanto i contabili finanziari quanto le direzioni compartimentali delle poste trasmettono alle intendenze le note suindicate coi relativi ordini entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui gli ordini furono estinti. Art. 460. - Le intendenze di finanza confrontano la nota con gli ordini e con le cedole di citazione, accertano la regolare applicazione delle disposizioni delle leggi e delle tariffe ed ove rilevino irregolarita' nei pagamenti eliminano le corrispondenti partite dalla nota medesima, quindi la registrano in apposito libro dandovi un numero progressivo; appongono sopra il secondo esemplare l'ordine di rimborso e lo restituiscono ai contabili o alle direzioni postali. L'ordine di rimborso e' compreso nella fattura del piu' prossimo versamento da farsi per la riscossione di entrate delle rispettive amministrazioni. Il primo esemplare della nota, con i relativi ordini e documenti, e' trattenuto dalle intendenze. Art. 461. - Le sezioni della tesoreria provinciale accettano in versamento come qualunque altro titolo regolare di spesa le note con l'ordine di rimborso di cui all'articolo precedente, rilasciano le quietanze e registrano in uscita definitiva a proprio credito il corrispondente ammontare. Art. 462. - Le intendenze di finanza riassumono in prospetti mensili, distintamente per ciascun agente ed in relazione a ciascun capitolo del bilancio, per competenza e residui, le note di cui all'art. 459 ammesse a rimborso in ciascun mese ed entro i primi venticinque giorni del mese successivo trasmettono alle locali ragionerie provinciali dello Stato, in unico esemplare, i prospetti medesimi, corredati delle note e dei documenti giustificativi delle spese. Le predette ragionerie eseguono i riscontri di propria competenza, richiedono la correzione degli errori rilevati e trasmettono, quindi, i prospetti, le note ed i documenti annessi alla Corte dei conti per la revisione definitiva. Art. 463. - La Corte dei conti procede, anche saltuariamente, alla verificazione e revisione dei suaccennati prospetti mensili ed ove abbia da fare osservazioni, le comunica alla ragioneria. Avute le risposte e gli schiarimenti delibera definitivamente".