Art. 3 1. Il recupero delle somme prenotate a debito ai sensi del precedente art. 1, nei casi in cui sia previsto, ha luogo nei modi stabiliti dalla vigente normativa in materia di esazione dei crediti iscritti ai campioni penale e civile. 2. Nelle ipotesi di cessazione degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dall'art. 4, commi 3 e 4, della citata legge n. 217/1990, sono recuperate in favore dell'erario ed in danno dell'interessato le somme eventualmente prenotate a debito successivamente alla nomina del secondo difensore di fiducia o alla non autorizzata sostituzione del difensore. 3. Nelle ipotesi di modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dall'art. 11 della citata legge n. 217/1990, sono recuperate in favore dell'erario ed in danno dell'interessato le somme eventualmente prenotate a debito successivamente alla scadenza del termine fissato per la comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della medesima legge ovvero alla data in cui la comunicazione e' pervenuta alla cancelleria del giudice competente. 4. Nelle ipotesi di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate in favore dell'erario ed in danno dell'interessato tutte le somme prenotate a debito nel corso del procedimento.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 217/1990 si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 11 della medesima legge n. 217/1990 e' il seguente: "Art. 11 (Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione). - La modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della mancata comunicazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 ovvero dell'accertamento delle mutate condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione ovvero dalla data in cui la comunicazione e' pervenuta alla cancelleria del giudice competente. Negli altri casi previsti dall'art. 10 la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio comporta la decadenza dallo stesso con efficacia retroattiva. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento". - Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera c), della ripetuta legge n. 217/1990 e' il seguente: "L'istanza prevista dall'art. 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce: (omissis); c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio".