Art. 3 
  1. Il  recupero  delle  somme  prenotate  a  debito  ai  sensi  del
precedente art. 1, nei casi in cui sia previsto, ha  luogo  nei  modi
stabiliti dalla vigente normativa in materia di esazione dei  crediti
iscritti ai campioni penale e civile. 
  2. Nelle ipotesi di cessazione  degli  effetti  dell'ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato previste dall'art. 4,  commi  3  e  4,
della citata legge n. 217/1990, sono recuperate in favore dell'erario
ed in danno  dell'interessato  le  somme  eventualmente  prenotate  a
debito successivamente alla nomina del secondo difensore di fiducia o
alla non autorizzata sostituzione del difensore. 
  3. Nelle ipotesi di modifica del  provvedimento  di  ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato previste  dall'art.  11  della  citata
legge n. 217/1990, sono recuperate in favore dell'erario ed in  danno
dell'interessato  le   somme   eventualmente   prenotate   a   debito
successivamente  alla   scadenza   del   termine   fissato   per   la
comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della  medesima
legge ovvero alla data in cui  la  comunicazione  e'  pervenuta  alla
cancelleria del giudice competente. 
  4. Nelle ipotesi di  revoca  del  provvedimento  di  ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato sono recuperate in favore  dell'erario
ed in danno dell'interessato tutte le somme prenotate  a  debito  nel
corso del procedimento. 
 
          Note all'art. 3:
             -  Per  il  testo dell'art. 4 della legge n. 217/1990 si
          vedano le note alle premesse.
             - Il testo dell'art. 11 della medesima legge n. 217/1990
          e' il seguente:
             "Art.  11  (Effetti  della  modifica  o della revoca del
          provvedimento   di   ammissione).   -   La   modifica   del
          provvedimento  di  ammissione  al  patrocinio a spese dello
          Stato, disposta a seguito della  mancata  comunicazione  di
          cui  alla  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  5  ovvero
          dell'accertamento delle mutate  condizioni  di  reddito  in
          conseguenza   della   comunicazione   stessa   ha   effetto
          rispettivamente dalla scadenza del termine fissato  per  la
          comunicazione  ovvero dalla data in cui la comunicazione e'
          pervenuta alla cancelleria del giudice  competente.   Negli
          altri   casi   previsti   dall'art.   10   la   revoca  del
          provvedimento  di  ammissione  al  beneficio  comporta   la
          decadenza  dallo stesso con efficacia retroattiva. Lo Stato
          ha,  in  ogni  caso,  diritto  di   recuperare   in   danno
          dell'interessato   le   somme   eventualmente   corrisposte
          successivamente alla modifica o alla perdita  di  efficacia
          del provvedimento".
             -  Il  testo  dell'art.  5,  comma  1, lettera c), della
          ripetuta legge n. 217/1990 e' il seguente:
             "L'istanza  prevista  dall'art. 2 deve essere redatta in
          carta  semplice  e  contenere,  oltre  alla  richiesta   di
          ammissione   al   patrocinio   a   spese   dello  Stato  ed
          all'indicazione del processo cui si riferisce:
             (omissis);
               c)  l'impegno  a  comunicare entro trenta giorni dalla
          scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data  di
          presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente
          e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali
          variazioni  dei  limiti  di reddito, verificatesi nell'anno
          precedente,  rilevanti  ai  fini  della   concessione   del
          beneficio".