Art. 4 
  1. Nei casi indicati nell'art. 14 della citata legge n. 217/1990 le
somme prenotate  a  debito  ai  sensi  del  precedente  art.  1  sono
recuperate, secondo la vigente normativa in materia di  esazione  dei
crediti iscritti a campione, nei confronti dei  soggetti  individuati
nella sentenza. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 3 novembre 1990 
                                  Il Ministro di grazia e giustizia 
                                  VASSALLI 
                                  Il Ministro del tesoro 
                                  CARLI 
                                  Il Ministro delle finanze 
                                  FORMICA 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1990 
  Registro n. 59 Giustizia, foglio n. 171 
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art. 14 della legge n. 217/1990 e' il
          seguente:
             "Art.  14 (Pagamento delle spese in favore dello Stato).
          - 1.  Qualora si tratti di reato punibile a  querela  della
          persona  offesa,  nel  caso  di  sentenza  di  non  luogo a
          procedere ovvero di assoluzione  dell'imputato  ammesso  al
          patrocinio  a  spese  dello  Stato  perche'  il  fatto  non
          sussiste o l'imputato non lo ha commesso,  il  giudice,  se
          condanna  il  querelante al pagamento delle spese in favore
          dell'imputato, ne dispone  il  pagamento  in  favore  dello
          Stato.
             2.  Se  si  tratta  di  reato  per  il  quale si procede
          d'ufficio,  il  giudice,   se   rigetta   la   domanda   di
          restituzione   o   di  risarcimento  del  danno  o  assolve
          l'imputato ammesso  al  beneficio  per  cause  diverse  dal
          difetto  di  imputabilita'  e  condanna la parte civile non
          ammessa al beneficio al pagamento delle  spese  processuali
          in  favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore
          dello Stato.
             3.   Con   la   sentenza  che  accoglie  la  domanda  di
          restituzione o di risarcimento del  danno  il  giudice,  se
          condanna  l'imputato  non ammesso al beneficio al pagamento
          delle  spese  in  favore  della  parte  civile  ammessa  al
          beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
             4. Nelle controversie civili la sentenza che condanna la
          parte soccombente alla  rifusione  degli  onorari  e  delle
          spese  processuali  dispone  che  il relativo pagamento sia
          eseguito a favore dello  Stato  quando  l'altra  parte  sia
          stata  ammessa al beneficio previsto dalla presente legge".