Art. 2. 1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1, che non modifica in alcun modo il trattamento di quiescenza e previdenziale, non ha effetto nei casi di richiamo in servizio disposto in qualunque momento ed e' attribuita, con decreto del Ministro della difesa, a domanda degli interessati inoltrata attraverso i distretti o comandi militari di appartenenza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 novembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROGNONI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI