Art. 2. 
  1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1, che non  modifica
in alcun modo il trattamento di quiescenza e  previdenziale,  non  ha
effetto nei casi  di  richiamo  in  servizio  disposto  in  qualunque
momento ed e' attribuita, con decreto del Ministro  della  difesa,  a
domanda degli interessati inoltrata attraverso i distretti o  comandi
militari di appartenenza. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 6 novembre 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROGNONI, Ministro della difesa 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI