IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, per far  fronte  a
gravissimi fenomeni di criminalita' organizzata e rendere adeguata la
difesa  della  legalita',  di  rivedere  alcune  norme  in  tema   di
ordinamento  penitenziario,  di  custodia  cautelare,  di   porto   e
detenzione  di  armi,  di  coordinamento  dei  servizi   di   polizia
giudiziaria,  di  misure  di  prevenzione,  di  trasparenza  e   buon
andamento dell'attivita' amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri di grazia e giustizia e  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro e del  lavoro
e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale,  la  detenzione
domiciliare  e  la  semiliberta'  non  possono  essere  concessi   ai
condannati per taluno dei seguenti delitti: 
    a) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis, 422 e 630  del
codice penale; 
    b) delitti commessi avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal
predetto articolo 416-bis; 
    c) delitti commessi per finalita' di terrorismo  o  di  eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la  legge  stabilisce  la
pena dell'ergastolo o della reclusione non  inferiore  nel  minimo  a
cinque anni o nel massimo a dieci; 
    d) delitti di cui agli articoli 73,  limitatamente  alle  ipotesi
aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74  del  testo  unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  2. Le persone indicate nel comma 1 non possono  essere  ammesse  al
lavoro all'esterno, ne' possono essere loro concessi permessi premio. 
  3. I condannati per taluno dei delitti di cui  agli  articoli  575,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale non possono
essere affidati in prova al servizio sociale, salvo  quanto  previsto
dall'articolo 47- bis della legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  la
semiliberta' puo' essere loro concessa, in caso di  condanna  a  pena
temporanea, solo dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena. Le
stesse persone possono essere ammesse al lavoro all'esterno e possono
usufruire dei permessi premio solo dopo  aver  scontato  meta'  della
pena o, se condannate all'ergastolo, quindici anni di pena. 
  4. Salvo quanto previsto dal secondo comma  dell'articolo  176  del
codice penale e dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982,  n.  304,
il condannato alla pena  della  reclusione  per  taluno  dei  delitti
indicati nei commi 1 e 3 non puo'  essere  ammesso  alla  liberazione
condizionale  se  non  ha  scontato  almeno  due  terzi  della   pena
inflittagli.