IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, per far fronte a gravissimi fenomeni di criminalita' organizzata e rendere adeguata la difesa della legalita', di rivedere alcune norme in tema di ordinamento penitenziario, di custodia cautelare, di porto e detenzione di armi, di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria, di misure di prevenzione, di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. L'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi ai condannati per taluno dei seguenti delitti: a) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis, 422 e 630 del codice penale; b) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis; c) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci; d) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Le persone indicate nel comma 1 non possono essere ammesse al lavoro all'esterno, ne' possono essere loro concessi permessi premio. 3. I condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale non possono essere affidati in prova al servizio sociale, salvo quanto previsto dall'articolo 47- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e la semiliberta' puo' essere loro concessa, in caso di condanna a pena temporanea, solo dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena. Le stesse persone possono essere ammesse al lavoro all'esterno e possono usufruire dei permessi premio solo dopo aver scontato meta' della pena o, se condannate all'ergastolo, quindici anni di pena. 4. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 176 del codice penale e dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, il condannato alla pena della reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1 e 3 non puo' essere ammesso alla liberazione condizionale se non ha scontato almeno due terzi della pena inflittagli.