Art. 10. 
   1. I commi secondo, terzo e quarto dell'art.  23  della  legge  18
aprile 1975, n. 110, sono sostituiti dai seguenti: 
  "E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa  da
lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce
nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita  o  altrimenti  cede
armi o canne clandestine. 
  Chiunque  detiene  armi  o  canne  clandestine  e'  punito  con  la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da  lire  duecentomila  a
lire due milioni. 
  Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e  la  multa
da lire trecentomila a lire tre milioni a  chiunque  porta  in  luogo
pubblico o aperto al pubblico armi o  canne  clandestine.  La  stessa
pena si applica altresi' a chiunque cancella, contraffa' o  altera  i
numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui
al precedente articolo 11.".