Art. 12. 1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La licenza di porto d'armi lunghe da fuoco puo' essere rilasciata per difesa nei casi di dimostrato bisogno ovvero di uso di caccia ovvero per uso di tiro o sportivo. Quando e' rilasciata la licenza per uso di caccia o quella per uso di tiro o sportivo, il porto dell'arma e' consentito nei luoghi predisposti per il tiro o in quelli in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria. Per il trasporto dell'arma lunga nei luoghi predetti non e' richiesto l'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 34.".