Art. 12. 
  1.  All'articolo  42  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "La licenza di porto d'armi lunghe da fuoco puo' essere  rilasciata
per difesa nei casi di dimostrato bisogno ovvero  di  uso  di  caccia
ovvero per uso di tiro o sportivo. Quando e'  rilasciata  la  licenza
per uso di caccia o quella per uso  di  tiro  o  sportivo,  il  porto
dell'arma e' consentito nei luoghi  predisposti  per  il  tiro  o  in
quelli in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria. Per il  trasporto
dell'arma lunga nei luoghi predetti non e' richiesto l'avviso di  cui
al secondo comma dell'articolo 34.".