Art. 14. 1. All'articolo 112, primo comma, del codice penale, il n. 4) e' sostituito dal seguente: "n. 4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto o una persona in stato d'infermita' o di deficienza psichica ovvero si e' comunque avvalso degli stessi, o di persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualita' personale, nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza.".