Art. 14. 
  1. All'articolo 112, primo comma, del codice penale, il  n.  4)  e'
sostituito dal seguente: 
   "n. 4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente,
ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto  o
una persona in stato d'infermita' o di deficienza psichica ovvero  si
e' comunque avvalso degli stessi, o di persona non imputabile  o  non
punibile a cagione di una  condizione  o  qualita'  personale,  nella
commissione di un delitto per  il  quale  e'  previsto  l'arresto  in
flagranza.".