Art. 15. 
  1. Per assicurare il  collegamento  delle  attivita'  investigative
relative a delitti di criminalita'  organizzata,  le  amministrazioni
interessate   provvedono   a   individuare   servizi    centrali    e
interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri  e
del Corpo della guardia di finanza. 
  2. In determinate regioni e per  particolari  esigenze,  i  servizi
previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. 
Alla  costituzione  e  alla  organizzazione  dei  servizi  interforze
provvede con decreto il Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri di  grazia  e  giustizia,  della  difesa  e  delle  finanze,
assicurando la pari valorizzazione delle  forze  di  polizia  che  vi
partecipano. 
  3.  A  fini  informativi,  investigativi  e  operativi,  i  servizi
indicati nei commi  1  e  2  si  coordinano  fra  loro,  nonche',  se
necessario, con gli altri organi o  servizi  di  polizia  giudiziaria
previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente
interessati.