Art. 16. 1. Quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificita' degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dell'articolo 15, e' attribuito il compito di svolgere indagini relative a delitti di criminalita' organizzata. 2. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.