Art. 16. 
  1. Quando procede  a  indagini  per  taluno  dei  delitti  indicati
nell'articolo 407, comma 2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura
penale, il pubblico ministero si avvale  di  regola,  congiuntamente,
dei servizi di polizia giudiziaria della polizia di Stato,  dell'Arma
dei  carabinieri   e,   se   richiesto   dalla   specificita'   degli
accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali,  a  norma
dell'articolo 15, e'  attribuito  il  compito  di  svolgere  indagini
relative a delitti di criminalita' organizzata. 
  2. Il pubblico ministero  impartisce  le  opportune  direttive  per
l'effettivo coordinamento investigativo e  operativo  tra  i  diversi
organismi di polizia giudiziaria.