Art. 2. 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 275, comma 4, del codice  di
procedura penale, quando sussistono gravi indizi di  colpevolezza  in
ordine ai delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 1  e'  applicata
la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti  elementi
dai quali risulti che non sussiste alcuna esigenza cautelare.