Art. 2. 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussiste alcuna esigenza cautelare.