Art. 20. 
  1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialita' e l'efficienza
dell'azione amministrativa  affidata  agli  organi  decentrati  dello
Stato e agli enti pubblici e' istituito, presso ciascuna  prefettura,
il comitato provinciale della pubblica amministrazione  quale  organo
di coordinamento  delle  attivita'  statali  in  ambito  provinciale,
nonche' di informazione e di consulenza del prefetto per  l'esercizio
delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge. 
  2. Il comitato e'  presieduto  dal  prefetto  ed  e'  composto  dai
responsabili degli uffici decentrati delle  amministrazioni  statali,
comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli  enti  pubblici  non
territoriali aventi sede nella provincia. 
  3. Quando e' necessario ai fini conoscitivi o di  raccordo  con  le
iniziative di altri organismi  o  delle  amministrazioni  locali,  il
prefetto  puo'  chiamare  a  partecipare  alle  sedute  del  comitato
rappresentanti  degli  uffici   interessati,   rappresentanti   delle
organizzazioni  sindacali  o  di  categoria   piu'   rappresentative,
rappresentanti degli enti locali interessati ai problemi da trattare. 
  4. Quando, sulla  base  di  elementi  comunque  acquisiti,  ravvisi
l'esistenza  di  carenze,  inefficienze  o  disservizi,  il  comitato
provinciale puo' impartire direttive  allo  scopo  di  accertarne  le
cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra,  che
siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma  2,
nonche' verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di
attivita' amministrative, comprese  quelle  derivanti  dai  contratti
dell'amministrazione  interessata.  Degli  accertamenti  richiesti  e
dell'esito degli stessi e' informata immediatamente l'amministrazione
centrale competente. 
  5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni  attribuitegli  dalla
legge e in attuazione  di  quanto  previsto  nel  presente  articolo,
vigila sulla esecuzione delle determinazioni  adottate  dal  comitato
provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al  Presidente
del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i
Ministri  di  volta  in   volta   interessati,   mediante   relazioni
sull'attivita' svolta dal comitato e dagli uffici di cui al  comma  2
in riferimento alle finalita' del presente articolo.