Art. 22. 
  1. All'articolo 10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  come
sostituito dall'articolo 3 della legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "5- bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo  attuativi
o comunque conseguenti  a  provvedimenti  gia'  disposti,  ovvero  di
contratti  derivati  da   altri   gia'   stipulati   dalla   pubblica
amministrazione, le licenze, le autorizzazioni,  le  concessioni,  le
erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1  non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti
o subcontratti indicati nel comma 2  non  puo'  essere  consentita  a
favore di persone nei cui confronti e' in corso  il  procedimento  di
prevenzione senza che sia data preventiva  comunicazione  al  giudice
competente, il quale puo' disporre,  ricorrendone  i  presupposti,  i
divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine,  i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il
giudice non provvede e, comunque, per  un  periodo  non  superiore  a
venti giorni  dalla  data  in  cui  la  pubblica  amministrazione  ha
proceduto alla comunicazione.".